Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14009 del 24/06/2011
Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 24/06/2011), n.14009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24766/2008 proposto da:
V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POZZUOLI 7,
presso lo studio dell’avvocato PASQUINO SOFIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato BIANCO DOMENICO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI CASTELLANA GROTTE, SINDACO DEL COMUNE
DI CASTELLANA GROTTE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 64/2008 del TRIBUNALE di BARI – Sezione
Distaccata di PUTIGNANO del 21.4.08, depositata il 30/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOUSTO PARZIALE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Domenico Bianco che ha chiesto
l’estinzione del ricorso per rinuncia.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Il ricorrente, V.P., impugna la sentenza n. 64 del 2008 del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, depositata il 28 maggio 2008, non notificata, che confermava la sentenza n. 62 del 2006 del Giudice di Pace di Putignano, che aveva a sua volta respinto l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente al verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, violazione accertata con autovelox e non immediatamente contestata. In sede di opposizione venivano formulate svariate eccezioni.
2. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso. Il Tribunale rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente, ritenendo correttamente motivata la contestazione differita anche in relazione all'”alta velocità del veicolo che … rendeva impossibile comunicare per tempo il rilevamento alla seconda pattuglia”.
3. – Il ricorso sia in primo grado che in appello veniva notificato al Comando Polizia Municipale di Castellana Grotte.
4. Il ricorrente articola due motivi di ricorso, lamentando col primo che il giudice dell’appello non aveva considerato (e conseguentemente non motivato) l’applicabilità della L. n. 168 del 2002, art. 4, espressamente richiamata in sede di opposizione e che avrebbe escluso la possibilità di effettuare la contestazione differita, e deducendo nel secondo la violazione dell’art. 201 bis C.d.S., che espressamente regola la notifica delle violazioni e che non “comprende tra le ipotesi in cui è possibile la contestazione differita quella indicata nell’art. 142 C.d.S., ulteriormente osservando che il modello di autovelox utilizzato risultava omologato dal novembre 1993, in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 201 bis, con la conseguenza della inidoneità tecnica della stessa apparecchiatura e rilevando infine che la violazione non era stata immediatamente contestata perchè la pattuglia era impegnata in altra contestazione.
5. – Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.
6. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile e comunque infondato.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Tale relazione era così motivata: “Occorre in primo luogo rilevare la non corretta instaurazione del contraddittorio nei due gradi di giudico nei confronti del soggetto legittimato, che andava individuato nel Comune di Castellana Grotte e non nel corpo della Polita municipale.
In ogni caso il ricorso inammissibile oltre che infondato.
Inammissibile perchè i motivi (che espongono vizi di motivazione e di violazione di legge) sono formulati in violazione all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Infondato perchè il ricorrente col primo motivo deduce l’applicabilità di una normativa che il Giudice di Pace prima e il Tribunale poi non hanno ritenuto applicabile, avendo fatto riferimento per giustificare l’omessa immediata contestazione all’art. 201 bis C.d.S., lett. a) ed e).
Inoltre il ricorrente non attacca la ratio decidendi espressamente affermata dal giudice l’impugnazione, secondo il quale il motivo della mancata immediata contestazione andava individuato nell'”alta velocità del veicolo che… non rendeva possibile comunicare per tempo il rilevamento alla seconda pattuglia”. Il secondo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di omologazione delle apparecchiature autovelox e risultando comunque la censura generica, riferendosi ad una ipotetica inadeguatezza dell’apparecchiatura soltanto perchè omologata prima della normativa del 2002″.
7. – Il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
P.T.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011