Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1480 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1480 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da BEGU ANDI, nato a Pesbkopi in Albania il 27 ottobre
1975,
avverso la ordinanza del 5 marzo 2012 del tribunale di Bologna,
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo
Policastro ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito l’avvocato Circolo Centroni per il ricorrente che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. BEGU ANDI, imputato nel procedimento n. 15088/07 R.G.N.R presso il
Tribunale di Bologna in relazione ai reati p.e.p. dagli artt. 74 I, II e III comma
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, 110 c.p. e 73, I comma d.p.r 9 ottobre 1990, era
stato inizialmente destinatario di ordinanza applicativa della misura custodiale
carceraria emessa in data 8/4/2011 dal Gip del Tribunale di Bologna, confermata
in sede di riesame dal Tribunale della Libertà di Bologna con ordinanza n. 488/11

La misura della custodia cautelare in carcere era poi stata sostituita in
data 19/9/2011 con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione familiare.
Con una prima istanza ex art. 299 c.p.p. la difesa chiedeva che BEGU
ANDI fosse autorizzato a prestare attività lavorativa presso il Centro Sanitario
Ortopedia Estense come da dichiarazione di disponibilità all’assunzione e
documentazione attestante l’assoluta indigenza del nucleo familiare.
Pubblico Ministero esprimeva parere contrario.
Il Gip con ordinanza in data 3/2/2012 rigettava la domanda “rilevato che
in ragione del coinvolgimento del Begu all’interno di un consolidato sodalizio
criminale la misura in essere era l’unica adeguata, idonea e proporzionata
rispetto alle ricorrenti esigenze e alla gravità delle imputazioni.
2. Avverso l’impugnata ordinanza interponeva appello la difesa che
insisteva nella originaria richiesta sulla base delle medesime argomentazidni.
Il Tribunale con ordinanza del 5 marzo 2012 rigettava l’appello rilevando
in particolare la carenza di presupposti formali della richiesta di autorizzazione al
lavoro.
3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione
chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – con cui il ricorrente lamenta l’illegittimo diniego di
autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in regime di arresti
domiciliari – è fondato.
1.2. Nell’impugnata ordinanza il tribunale di Bologna ha considerato che,
se lo stato di assoluta indigenza, costituente presupposto per l’applicazione
dell’art. 284, comma 3, c.p.p. era stato idoneamente attestato tramite svariata
documentazione allegata dalla difesa che dimostrava l’oggettiva difficoltà di
mantenimento del nucleo familiare da parte di Begu Andi, la dichiarazione di
disponibilità all’assunzione a firma di Vincenzi Giovanni, datata 22 dicembre
2011, non risultava adeguatamente aggiornata. Inoltre la stessa non specificava
l’orario di lavoro giornaliero e settimanale che il prevenuto avrebbe dovuto
18390_12 r.gn

2

CC.

dicembre’ 2012 •

dell’ 8/4/2011.

osservare, essendo tali specificazioni contenute solo nell’istanza proposta dalla
difesa, che non poteva essere sostitutiva della dichiarazione resa in merito dal
datore di lavoro. In assenza di detti elementi l’istanza di autorizzazione al lavoro
richiesta non poteva – secondo il tribunale – essere adeguatamente valutata ai
fini della sua concedibilità.
1.2. Deve però considerarsi che l’art. 284, comma 3, c.p.p. prescrive, ai
fini della concessione del permesso lavorativo, che se l’imputato agli arresti
domiciliari non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita

assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attività lavorativa.
Il tribunale di Bologna considera provata la situazione di indigenza
economica del ricorrente sicché è integrato il presupposto per la astratta
concedibilità del beneficio. Non rileva invece, in termini ostativi alla concessione
del permesso lavorativo, l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, che attiene
alle modalità di fruizione del permesso stesso.
La censura del ricorrente coglie quindi nel segno: la specificità dell’offerta
lavorativa non rileva ai fini della autorizzazione, o no, ad assentarsi nel corso
della giornata dal luogo di arresto per svolgere tale attività. Il giudice deve

invece

verificare l’autenticità della stessa, mentre l’orario di lavoro, giornaliero e

settimanale, rileva ai fini delle prescrizioni che l’autorizzazione può contenere.
Anche sotto Kr° srofilo l’ordinanza impugnata appare difettosa nella
misura in cui ha jJ1j che l’offerta lavorativa non fosse aggiornata ancorché
la stessa, in quanto datata 22 dicembre 2011, fosse sufficientemente prossima
all’istanza di autorizzazione.
Sotto entrambi questi profili quindi l’ordinanza impugnata va annullata
con rinvio al tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad

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