Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13770 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.V., P.A.M.M., S.
L., S.G., in qualità di eredi del Sig. S.
F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUGGIA 33, presso
lo studio dell’avvocato GIGANTE PIETRO GIUSEPPE, rappresentati e
difesi dagli avvocati D’ANDREA ORESTE, D’ANDREA GIANFRANCO, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PE.GE., pe.ge., P.
R., P.C., P.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. MERCALLI 6, presso lo
studio dell’avvocato LEVANTI ALESSANDRO MARIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato PEDARRA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controncorrenti –
e contro
PE.GR., P.T., P.M.
L., P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 69/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI del
12/01/07, depositata il 30/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il ricorso veniva trattato all’udienza camerale del 24 marzo 2008, nella quale veniva disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di P.A. e P.M.L. e gli eventuali eredi con termine di giorni 90 dalla comunicazione, che veniva effettuata in data 9 e 22 aprile 2009.
2. – All’esito di nuovo esame preliminare, il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio non risultando effettuati i disposti adempimenti.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile non risultando effettuati i disposti adempimenti.
4. – Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.200,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011