Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13559 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12118-2010 proposto da:
C.M. (OMISSIS), ricorrente che non ha
depositato il ricorso entro i termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 85/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il
19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PERSICO Mariaida;
è presente il P.G. in persona del Dott. FUCCI Costantino.
La Corte:
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:
1. L’Agenzia delle Entrate depositando un controricorso, da atto di resistere al ricorso notificatole da C.M. e relativo alla sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 85/02/09 depositata il 19.5.2009.
1.2 Detto ricorso non risulta tuttavia depositato.
2. Ne consegue che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, al fine di dichiararne l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.”.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;
che le spese di lite posso essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011