Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13511 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio
dell’avvocato ROSSELLA CICCHETTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato RUFFIER GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, PUBBLICO
MINISTERO presso la CORTE D’APPELLO di TORINO SEZIONE FAMIGLIA e
MINORENNI, TUTORE della MINORE presso l’ASSESSORATO alle POLITICHE
SOCIALI del COMUNE di NOVARA, C.L., C.G.,
C.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1387/08 R.G. della CORTE D’APPELLO di TORINO
del 20/10/09, depositata il 13/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’Avvocato Cicchetti Rosella, delega avv. Ruffier, difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla
osserva.
Fatto
OSSERVA
La Corte d’appello di Torino con sentenza 13/01/2010, ha confermato la sentenza del tribunale minorile di Torino del 18/09/2008 dichiarativa dell’adottabilità della minore C.M..
Ricorre per cassazione la nonna materna, L.G., sulla base di due motivi strettamente collegati.
Non si ravvisa violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, in relazione alla quale l’argomentazione del ricorso risulta del tutto inadeguata.
Con valutazione di fatto, sorretta da motivazione adeguata, la Corte di merito precisa che la ricorrente, da un lato, non mette in discussione la gravissima inidoneità dei genitori, dall’altro, essa stessa, pur seriamente disponibile, in passato non era pienamente consapevole (come riscontrato dalla ctu) della “inadeguatezza profonda” della condizione vissuta dalla minore. Si chiarisce ulteriormente che la nonna avrebbe potuto gestire un rapporto di aiuto e supporto, anche in collaborazione con il marito separato, ma non assolutamente uno del tutto vicariante, in assenza dei genitori.
Il ricorso in sostanza introduce elementi di fatto insuscettibili di valutazione in questa sede e va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, non essendosi costituite le controparti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011