Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13443 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 20/06/2011), n.13443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26986/2008 proposto da:

F.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato SPINOSO

ANTONINO, rappresentato e difeso dagli avvocati POLIMENI Domenico,

NAPOLITANI SIMONA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

22/10/2007; n. 928/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato COTRONEO ATTILIO, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, F.F. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 22/10/2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto di errata imputazione alla parte del rinvio dell’udienza dell’11 giugno 2003 al 26 novembre 2003 per esigenze dell’ufficio e determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 9.000,00; procedimento presupposto: dicembre 1990 – novembre 2005 – durata ragionevole: 3 anni, oltre un anno per rinvii richiesti dalle parti, questo non oggetto di censura), ma ha erroneamente detratto, imputandolo alle parti, il periodo di 5 mesi di rinvio dell’udienza dell’11 giugno 2003, determinato da esigenze dell’ufficio.

Il motivo del ricorso attinente al vizio di motivazione va dichiarato inammissibile, in quanto privo della sintesi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., omologa al quesito di diritto. (tra le altre, Cass. n. 2694/2008). Va accolto in parte qua il ricorso.

Va cassato il decreto impugnato, e decidendo nel merito, si procede ad una determinazione del danno nella misura di Euro 9.500,00.

Le spese del giudizio di merito vanno riliquidate, tenendo conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari. Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio, stante il parziale accoglimento del ricorso, siano per meta compensate e per metà poste a carico dell’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 9.500,00, con interessi dalla domanda; condanna altresì l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in euro 550,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti e Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

compensa per metà quelle del giudizio di legittimità, gravando l’amministrazione per l’altra metà, che liquida, nella misura ridotta, in Euro 450,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell’Avv. D. POLIMENI, antistatario.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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