Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13225 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13225
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.T.F.T.;
– ricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli emesso nel procedimento n.
88/08 in data 21.5.2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12.5.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli in data 21.5.2008 rigettava l’opposizione di L.T.T.F. contro il decreto con il quale il GIP aveva negato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso il provvedimento L.T. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, con il quale denunciava, da una parte, una sostanziale mancanza di motivazione e, dall’altra, una violazione di legge con riferimento alle argomentazioni poste a base della decisione, asseritamente prive di logica. Rileva il Collegio che nella specie si tratta di provvedimento emesso nell’ambito di un procedimento penale, rispetto al quale non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia (in tal senso C. S.U. 09/19161, secondo cui la detta competenza va ravvisata esclusivamente con riferimento al procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il decreto di liquidazione dei compensi).
Essendo dunque oggetto di controversia non l’entità della liquidazione riconosciuta, ma la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, la relativa cognizione rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (Cass. Pen., sez. quarta, 14.7.2010, n. 32057, 22.6.2010, n. 34668, 29.4.2010, n. 20087).
P.Q.M.
Rimette gli atti al Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011