Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2194 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 22/02/2019, dep. 30/01/2020), n.2194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20633-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ANZIO, VIALE

MENCACCI 3, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORILLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Be.Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

CARTENY;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5066/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2019 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Be.Gi. con citazione notificata il 13.1.1998 ha convenuto innanzi al tribunale di Velletri il germano B.G., proprietario di fondo confinante con quello dell’attore in (OMISSIS), contrada (OMISSIS), chiedendo regolarsi il confine e disporsi l’abbattimento della recinzione, nonchè l’arretramento a distanza legale dal confine di porzione del fabbricato del convenuto.

2. B.G. ha chiesto accertarsi essere nullo l’atto d’acquisto del germano concernente immobili abusivi; ha dedotto comunque l’usucapione della striscia di terreno occupata, chiedendo accertarsi il confine quale oggi giacente, nonchè condannarsi la controparte alla demolizione e al risarcimento.

3. Con sentenza depositata il 25.2.2009, previa riunione di cause, per quanto rileva il tribunale di Velletri ha rigettato le domande quali proposte da entrambe le parti, affermando la carenza di legittimazione dell’attore in relazione a provvedimenti comunali di ingiunzione di demolizione di manufatti abusivi e di ottemperanza di inadempimento; qualificando come riconvenzionale la deduzione di usucapione, la ha rigettata al pari delle richieste di condanna alla demolizione e al risarcimento.

4. Ha proposto impugnazione Be.Gi. e la corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 25.7.2014 ha dichiarato il confine quale accertato dal c.t.u., ordinando l’arretramento del fabbricato di B.G. a m. 5 dal confine.

5. A sostegno della decisione, la corte d’appello ha considerato:

– che, a prescindere dalla circostanza dell’intervenuta o non intervenuta revoca dei provvedimenti comunali, essendo stato il giudizio proposto prima dei provvedimenti, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. esso proseguisse tra le parti originarie, costituendo l’acquisizione al patrimonio comunale una successione a titolo particolare nel diritto controverso; sussisteva dunque la legittimazione attiva di Be.Gi.;

– che dovesse essere accertato quale confine quello risultante dall’atto di divisione, per cui doveva essere disposto l’arretramento conseguenziale.

6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.G. su tre motivi. Ha resistito Be.Gi. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione alla L. n. 47 del 1985, artt. 7 ss. indicandosi che l’acquisizione al patrimonio comunale di immobile abusivo, costituendo acquisto a titolo originario, non porterebbe diversamente da quanto ritenuto dalla corte d’appello – a una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente carenza di legittimazione di Be.Gi..

2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c., avendo la corte d’appello qualificato domanda riconvenzionale la deduzione di usucapione, essendo stata invece l’usucapione meramente eccepita.

3. Con il terzo motivo si deduce “violazione di legge”, nonchè omessa, insufficiente ed errata motivazione; si deduce altresì “errore nella valutazione e percezione della prova”. Si contestano essenzialmente le valutazioni probatorie effettuate dai giudici di merito.

4. Mentre risulta manifestamente inammissibile il terzo motivo – per essere esso, a un tempo, non formulato in riferimento a uno o più specifici parametri di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nel testo vigente (che tra l’altro non contempla più ratione temporis, in relazione all’essere stata la sentenza impugnata emessa nel 2014, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma quello di “omesso esame” di fatto storico), nonchè per essere le censure di violazione di norme di diritto non riferite a individuabili precetti legislativi o principi e quelle per vizio di motivazione, anche in materia probatoria, non riferite a fatti storici il cui esame sia stato omesso – è invece fondato il primo motivo di ricorso; il suo esame assorbe quello del secondo motivo, dovendo i profili investiti da quest’ultimo essere riesaminati dal giudice del rinvio a seguito della cassazione a pronunciarsi.

5. Il primo motivo, come detto, contesta l’affermazione della corte d’appello secondo cui l’acquisizione al patrimonio comunale di immobile abusivo costituirebbe acquisto a titolo particolare. In virtù di detta affermazione la corte d’appello ha ritenuto erroneamente sussistere la legittimazione attiva di Be.Gi. – senza esaminare se sussistesse (ancora) idoneo titolo di acquisizione, che peraltro si assume impugnato in sede giurisdizionale – per essere inapplicabile la disciplina codicistica che fa proseguire il processo tra le parti originarie.

6. L’affermazione della corte d’appello contrasta con la giurisprudenza di questa corte. Come affermato ad es. da Cass. n. 23453 del 06/10/2017 e n. 1693 del 26/01/2006, cui può rinviarsi per riferimenti, l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell’immobile costruito in totale difformità o assenza della concessione, emessa dal sindaco ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7 che si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi, dà luogo ad acquisto a titolo originario; l’acquisizione al patrimonio comunale trasforma irreversibilmente il bene in res extra commercium (cfr. altresì Cass. n. 23583 del 09/10/2017 e, per aspetti affini, n. 12586 del 18/05/2017). Ciò è stato negato dalla corte d’appello con la sentenza oggetto di ricorso.

7. Ne discende che la sentenza impugnata, che ha pronunciato in via astratta in relazione all’inoperatività ai fini indicati di un’ordinanza di acquisizione, va cassata in relazione al motivo accolto, dovendo peraltro il giudice del rinvio – che, al fine di applicare l’indicato principio di diritto, si designa come in dispositivo – altresì esaminare la questione (investita dal motivo dichiarato assorbito) relativa al sussistere in concreto di idoneo provvedimento di acquisizione, non (più) oggetto di eventuali revoca e/o di provvedimenti giudiziari di sospensione o caducazione.

8. Il giudice del rinvio provvederà altresì al governo delle spese

processuali relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Roma, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 22 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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