Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2045 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28917-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLO PEANO

18, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BRUNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA SALADINO;

– ricorrente –

contro

L.I.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1274/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con atto di citazione del 9 ottobre 2009 L.I.B. conveniva in giudizio C.A., chiedendone la condanna a risarcire il danno derivante dall’esecuzione di lavori condominiali. Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 346/2014, rigettava la domanda.

2. Avverso la sentenza proponeva appello L.I.B.. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione impugnata, con sentenza n. 1274/2018 accoglieva il gravame e condannava C.A. a pagare la somma di Euro 1.529,29 in favore dell’appellante.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.A.. L’intimato L.I.B. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. I due motivi di ricorso sono inammissibili.

Il primo motivo, che lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, contesta non l’omesso esame di un fatto storico, ma la non corretta considerazione di risultanze probatorie emerse in giudizio, soprattutto in fase di accertamento tecnico preventivo.

Il secondo motivo, che pure contesta la violazione di norme di diritto (e segnatamente dell’art. 1655 c.c. e ss. e dell’art. 1669 c.c.), si sostanzia anch’esso in una critica alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello di Palermo.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla viene disposto circa le spese, non essendosi l’intimato costituito in giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 – quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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