Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2268 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2268
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4926-2018 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DUILIO BALOCCO;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 10/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato
il 02/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che M.F., cittadino del Gambia, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Cagliari del 2 gennaio 2018, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria
Considerato che egli ha proposto ricorso sulla base dei seguenti motivi: il primo motivo deduce infondatamente l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come inserito dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g), conv. in L. n. 46 del 2017, per avere soppresso il grado d’impugnazione in appello, ma il dubbio di costituzionalità è stato fugato da Cass. n. 27700/2018;
il secondo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per non avere il tribunale acquisito o spiegato le ragioni della mancata acquisizione della videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, è inammissibile perchè non specifica se il tribunale abbia celebrato l’udienza in caso di mancata acquisizione della videoregistrazione (cfr. Cass. n. 17717/2018), non essendo peraltro il tribunale tenuto a spiegare le ragioni della mancata acquisizione;
con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza verificare, in tesi, i parametri della vulnerabilità e della integrazione nel paese d’accoglienza, è inammissibile, risolvendosi nel tentativo di ottenere una impropria revisione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di profili di vulnerabilità e il rischio di violazione dei diritti fondamentali nel suo paese; non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno (costituitosi solo formalmente) svolto attività difensiva.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020