Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13216 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. ((OMISSIS)”) A.S.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BETTOLO

17, presso lo studio dell’avvocato DE NARDO Roberto, rappresentati e

difesi dall’avvocato BAVA ARTURO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATORE SPECIALE DEL MINORE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA

dell’8/10/09, depositata il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

ROSARIO GIOVANNI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale per i Minorenni di Genova con sentenza n, 7/2009 dichiarava lo stato di adottabilità del minore A.N.. La Corte di Appello con sentenza 08/10/ -10/12/2009/rigettava l’appello dei genitori A.S. e F.A., che ricorrevano per cassazione. Non ha svolto attività difensiva il Curatore Speciale del minore.

Dalla narrativa stessa del ricorso sembra emergere la tardività dello stesso (notifica della sentenza in data 11/11/2010; notifica del ricorso in data 12/03/2010). Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. S.u. n. 9004 del 2009 ) ha precisato che, quando vi sia questione sulla tardività della notifica del ricorso, questo va dichiarato improcedibile ove, come nella specie, non sia stata depositata copia della decisione impugnata, munita della relata di notifica.

Va pertanto dichiarato improcedibile il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 23 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 31 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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