Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13287 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 19/05/2010, dep. 16/06/2011), n.13287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4810/2010 proposto da:

SPX ITALIA SRL DIVISIONE TECNOTEST SRL (OMISSIS) (in seguito

anche più brevemente SPX Italia Srl ovvero Tecnotest) in persona

del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BANCHINI MASSIMO, giusta procura a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

VERGALLO MACCHINE SRL;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 4441/09 del TRIBUNALE di PARMA,

depositato il 28/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Enrico Dante che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro, esaminati gli atti, osserva:

1. La società Vergallo Macchine s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma in data 24 aprile 2009, relativo al pagamento ci forniture di macchinari effettuate dalla SPX Italia s.r.l. Divisione TECNOTEST. La opponente non ha contestato di avere ricevuto tali forniture, rilevando tuttavia cha la SPX si sarebbe impegnata al ritiro della merce. Ha chiesto dunque l’accertamento e la dichiarazione di risoluzione dei contratti sottostanti alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento dei danni subiti.

2. SPX, costituendosi in giudizio ha rilevato che quanto richiesto dalla controparte con la opposizione a decreto ingiuntivo costituiva già oggetto di un giudizio promosso dalla stessa Vergallo Macchine con atto di citazione 13 settembre 2004 dinanzi al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie.

3. Il Tribunale, in composizione monocratica, con ordinanza del 16 dicembre 2010 (rectius: 2009) depositata in data 28 dicembre 2009, sciogliendo la riserva formulata nella udienza di prima comparizione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Vergallo Macchine s.r.l., ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio ed ha indicato come competente il tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, dopo aver rilevato che la controversia sottoposta al suo esame presentava evidenti elementi di connessione, per parziale coincidenza di petitum e causa pretendi, con il giudizio ordinario già instaurato presso il medesimo tribunale tra le stesse parti.

4. La società ha chiesto il regolamento di competenza.

5. Il regolamento è ammissibile. Il tribunale ha dichiarato chiuso dinanzi a sè il processo ed il provvedimento ha quella natura di ordinanza presa con i poteri del collegio sulla questione di competenza (art. 279 cod. proc. civ., comma 1) che ne consente la impugnazione con il ricorso per regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.). Si ribadisce, anche in questa sede, quanto già affermato da questa Corte in casi simili: “Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto le siano stati notificati, la sentenza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la continenza di tal giudizio rispetto all’altro – pronunciando nel contempo la propria incompetenza e la nullità del decreto opposto – è impugnabile soltanto con il regolamento necessario e non anche con l’appello, poichè la declaratoria di nullità del decreto integra una decisione sulla competenza e non sul merito, trattandosi di una pronuncia necessaria e conseguente che decide soltanto incidenter tantum sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio” (Cass. 4 febbraio 2009 n. 2729).

6. Il regolamento è privo di fondamento, ricorrendo la continenza di cause. Secondo Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20600, “ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ., comma 2, la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonchè quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo”. Nel caso esaminato dalle sezioni unite di questa Corte, analogo a quello del quale si discute nella specie, è stata ritenuta la sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda proposta nelle forme monitorie da una società nei confronti di una altra società, avente ad oggetto il pagamento di alcune prestazioni eseguite e per le quali non era stato corrisposto il prezzo, e quella proposta dalla società ingiunta nei riguardi di quella ingiungente, avente ad oggetto la risoluzione dello stesso rapporto contrattuale al quale si riferivano le prestazioni dedotte a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.

7. In particolare, occorre rilevare che il giudizio dinanzi al Tribunale di Maglie è stato introdotto con atto di citazione del 13 settembre 2004. La attrice, VERGALLO Macchine s.r.l. ha chiesto la condanna della Tecnotest s.r.l. ora SPX Italia, Divisione Tecnotest s.r.l., al risarcimento dei danni in conseguenza di inadempimenti relativi a due contratti in essere con questa società. Un primo contratto dì esclusiva per la vendita di prodotti Tecnotest ed un altro contratto con il quale la Vergallo Macchine era delegata alla assistenza in garanzia ed alla manutenzione di apparecchiature fornite da SPX Italia, Divisione Tecnotest (questo primo giudizio riguardava anche la richiesta di restituzione di merce e di risarcimento dei danni per la risoluzione del contratto).

8. Il Decreto Ingiuntivo 24 aprile 2009, relativo al pagamento di forniture effettuate da SPX Italia, è stato opposto da Vergallo Macchine s.r.l. Secondo la opponente Vergallo Macchine, la SPX Italia si sarebbe impegnata al ritiro della merce, il cui prezzo pertanto, non doveva essere corrisposto dalla opponente. Nessuna censura merita, pertanto, il provvedimento impugnato, che ha ritenuto il rapporto di continenza tra le due cause, per la parziale identità di petitum e causae petendi.

9. La competenza per territorio spetta al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie presso il quale pende un giudizio promosso da Vergallo Machine s.r.l. contro SPX Italia s.r.l. Divisione Tecnotest, avente un oggetto più ampio di quello della presente controversia (causa contenente). Il criterio da seguire, comunque, è quello della prevenzione, nel senso che il giudice preventivamente adito deve decidere anche sulla controversia introdotta successivamente.

10. Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui causa pretendi sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui petitum sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice” (Cass. 3 ottobre 2007 n. 20759, 30 novembre 2005 n. 26097, 27 dicembre 2005 n. 1651, 14 luglio 2003 n. 10981;

cfr. Cass. S.U. 23 luglio 2001 n. 10011).

11. Può dunque essere pronunciato il seguente principio di diritto:

“Allorchè la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice”.

2. La ricorrente SPX ha depositato memoria, con la quale ha ribadito che venga disposta la immediata prosecuzione del giudizio R.G. 4441/09 del tribunale di Parma.

3. Il collegio non ritiene di poter fare proprie gli argomenti, in diritto, invocati dal relatore.

Il ricorso – infatti – come puntualmente eccepito dal P.G. deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto contro un provvedimento che non può essere considerato decisivo della competenza alla stregua dell’art. 42 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, che in esso ha sostituito la parola “sentenza” con quella “ordinanza”, così adeguando la norma alla nuova previsione dell’art. 279 cod. proc. civ., comma 1, siccome novellato dall’art. 46 della citata legge con la previsione che la decisione soltanto sulla competenza, che non definisca il giudizio, debba avere luogo con ordinanza.

In proposito – come già evidenziato in molteplici occasioni (in termini, ad esempio, Cass. 28 febbraio 2011, n. 4986) si deve rilevare che il cambiamento della forma della decisione sulla competenza espresso da tali modifiche normative non ha inciso in alcun modo sul procedimento che in senso dinamico può portare, alla decisione.

Esso suppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ. e art. 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281 quinquies per il procedimento di decisione del giudice monocratico).

Occorre, dunque, perchè si possa approdare alla decisione che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni o che si faccia luogo hic hinde all’invito a precisarle.

E’ rimasta, d’altro canto, immutata la norma dell’art. 187 cod. proc. civ. e particolarmente il terzo comma di essa che suppone sempre che la rimessione in decisione della causa sulla questione di competenza debba seguire quel procedimento, potendo altrimenti il giudice, pur interloquendo su di essa e facendolo con l’esternazione di un convincimento espresso o implicito nel senso che la questione possa non essere fondata, disporre in via ordinatoria che essa sia decisa unitamente al merito, salvo poi ricredersi nell’effettiva sede decisoria.

Da tanto discende che anche nel regime della L. n. 69 del 2009, conserva piena validità, nonostante il mutamento della forma del provvedimento decisionale, il mutamento di rotta della giurisprudenza della Corte, che ha segnato l’abbandono dell’orientamento che un tempo era incline a ravvisare decisioni sulla competenza del giudice di merito in provvedimenti in realtà privi del carattere formale della sentenza perchè non conseguenti allo svolgimento della fase di decisione formale con il previo invito a precisare le conclusioni e consistenti esclusivamente nella manifestazione del potere del giudice di delibare la questione di competenza ai fini dell’ulteriore corso del processo, secondi) il meccanismo previsto dall’art. 187 cod. proc. civ., comma 3.

Il quale gli consente di non dar corso ad una decisione immediata sulle questioni pregiudiziali di rito e su quelle di merito idonee astrattamente a definire il giudizio mediante il procedimento con cui la decisione dovrebbe avvenire e con la forma finale per essa prevista, cioè ohm soltanto la sentenza, bensì di “accantonarla” fino al momento finale di decisione su tutto il giudizio, esprimendo così una valutazione soltanto interlocutoria, più o meno motivata, ma sempre soggetta alla regola dì cui all’art. 177 cod. proc. civ., di inidoneità della questione stessa a definire il giudizio e, quindi, dando corso alla prosecuzione delle attività cui viene sollecitato o che ritenga di far svolgere.

Tale mutamento ha trovato espressione in Cass. sez. un. (ord.) 12 maggio 2008, n. 11657, la quale, dando ampio conto della pregressa situazione giurisprudenziale e riprendendo un analogo arresto di una precedente decisione, riguardo alla giurisdizione (Cass. sez. un. 13 agosto 2005, n. 14693), ha così statuito: “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in se le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissìbile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale)”.

Le stesse Sezioni Unite hanno ribadito che “Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicchè, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull’eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ.” (Cass. sez. un. 10 dicembre 2010, n. 25793).

Nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite (che risulta ribadito da numerosissime decisioni rese dalla Struttura Unificata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, pur se non massimate), Cass. (ord.) 20 marzo 2010 n. 6825 ha, poi, affermato quanto segue: “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto”.

Sulla base di questo orientamento è stata ormai superata, come s’è già notato, tutta quella giurisprudenza della Suprema Corte che era propensa a ravvisare decisioni sulla competenza in affermazioni di sussistenza della competenza formulate dal giudice solo nell’ambito di provvedimenti giustificativi dell’ammissione di istanze probatorie, previa rilevazione dell’infondatezza dell’eccezione di incompetenza, oppure in funzione di provvedimenti anticipatori come la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (si veda, già, Cass. (ord.) 15 giugno 2006 n. 13765), o dell’emissione di un’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ., nella cui motivazione si sia affermata la competenza del giudice adito.

Giurisprudenza che aveva avuto l’effetto improprio di far assumere al regolamento di competenza una vera e propria funzione preventiva, cioè esplicantesi prima di un’effettiva decisione sulla competenza.

Il nuovo ed ormai consolidato orientamento deve trovare applicazione nel caso in esame, con la conseguenza che si deve constatare che l’impugnato provvedimento non appare definibile come decisione affermativa della competenza impugnabile con l’istanza di regolamento, in quanto non v’è stata alcuna fase di rimessione in decisione della controversia, previa precisazione delle conclusioni.

In realtà la valutazione espressa sulla competenza non è ultimativa ed il Tribunale in sede decisoria non vi sarà vincolato. Da tanto l’inammissibilità dell’istanza di regolamento”.

L’istanza di regolamento di competenza è, conclusivamente, dichiarata inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: anche a seguito del mutamento della forma della decisione “soltanto” sulla competenza da parte della L. n. 69 del 2009 e della sostituzione della forma dell’ordinanza a quella della sentenza, la decisione affermativa della competenza suppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ. e art. 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281 quinquies per il procedimento di decisione del giudice monocratico), cioè il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ne discende che ove nel giudizio davanti ad un magistrato in composizione monocratica il giudice esterni espressamente o implicitamente in un’ordinanza, senza avere dato corso al procedimento decisionale mediante invito alla precisazione delle conclusioni, un convincimento sulla sussistenza della competenza e dia provvedimenti per la prosecuzione del giudizio, detta ordinanza non ha natura di decisione affermativa della competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., bensì di valutazione provvisoria (espressa od implicita) sulla competenza ai sensi dell’art. 187 cod. proc. civ., comma 3, cioè confermabile ovvero revocabile e ridiscutibile in sede di decisione finale sul giudizio, onde l’istanza di regolamento di competenza avverso di essa proposta è inammissibile.

Il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza;

fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;

nulla per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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