Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2132 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35886/2018 proposto da:

A.M.R.I., domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Marco Esposito in forza di procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Repubblica Presso Tribunale Milano;

– intimato –

e contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato

in Roma, via dei Portoghesi 12, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 depositato il 3/10/2017, A.M.R.I., alias M.R.I.P., cittadino del (OMISSIS) ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), nel villaggio di (OMISSIS), divisione di (OMISSIS), di etnia (OMISSIS) e religione (OMISSIS); di aver frequentato la scuola per otto anni; alla morte del padre di aver lavorato come contadino per conto terzi; di avere moglie e figlia che vivono a (OMISSIS), nonchè madre, cinque fratelli e una sorella; che alcuni vicini si erano appropriati di un terreno, riemerso da esondazione di un fiume; che ne era nata una lite nel 2010/2011; che tre anni dopo era stato aggredito e ferito dal vicino, che poi lo aveva anche falsamente denunciato alla polizia di tentato omicidio ai danni del padre; che erano stati anche denunciati i suoi fratelli e sua madre; che era uscito dal carcere pagando la cauzione e dopo alcuni anni era espatriato; che temeva di essere arrestato in caso di rimpatrio perchè il caso non era ancora chiuso.

Con decreto del 8/10/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto dell’8/10/2018, comunicato il 24/10/2018, ha proposto ricorso A.M.R.I., con atto notificato il 23/11/2018, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 28/2/2019 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per l’omesso ordine di comparizione personale in udienza del ricorrente, pur non essendo disponibile la videoregistrazione del colloquio personale, come richiesto dal difensore espressamente.

1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale in tema di protezione internazionale, e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Sez. 1, n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982 – 01; Sez. 6 – 1, n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445-01; Sez. 6 – 1, n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198-01; Sez. 1, n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473 – 01).

Non rileva in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Sez. 1, n. 5973 del 28/02/2019,Rv. 652815 – 01).

Viceversa, nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente anche quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Sez. 1, n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410-01; Sez. 6 – 1, n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; Sez. 6 – 1, n. 32073 del 12/12/2018, Rv. 652088 – 01).

1.3. Nella specie dal decreto impugnato, a pagina 2, ultime due righe, risulta non solo che è stata fissata udienza di comparizione delle parti, ma anche che il ricorrente è comparso personalmente e si è proceduto alla sua audizione; in tale sede il ricorrente ha confermato le dichiarazioni rilasciate alla Commissione con alcune aggiunte e precisazioni.

La censura è quindi anche infondata in punto di fatto processuale.

2. Il secondo e il terzo motivo sono stati trattati congiuntamente dal ricorrente e possono essere quindi affrontati unitariamente.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non attendibili le sue dichiarazioni.

Nel corso della trattazione il ricorrente si riferisce anche al mezzo di cui all’art. 360, n. 5 con riferimento al mancato esame delle regole del processo penale in (OMISSIS), asseritamente equo.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo e motivazione manifestamente illogica in relazione alla asserita mancanza di rischi per il rientro in patria del ricorrente.

A tal proposito il ricorrente lamenta l’illogicità della decisione che gli ha addebitato la mancanza di notizia circa il processo penale in patria, pur avendo il ricorrente dichiarato di non essere più in contatto con i familiari; era poi mancato qualsiasi esame circa le regole che disciplinano il processo penale in (OMISSIS).

2.3. Da un lato, il Tribunale ha motivato in ordine al carattere generico, poco circostanziato e superficiale del racconto reso dal richiedente e dall’altro ha rimarcato negativamente l’incapacità del ricorrente di indicare i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti in considerazione non solo della presenza in patria della sua numerosa famiglia ma anche del fatto che egli era stato in precedenza arrestato e poi scarcerato su cauzione.

2.4. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c),. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

2.5. Il ricorrente non censura in modo specifico la concorrente motivazione circa l’insussistenza di un pericolo derivante dalla famiglia dei vicini in considerazione della rinuncia della sua famiglia alle pretese sugli immobili controversi; quanto al processo penale, il Tribunale ha ritenuto che le accuse non fossero gravi, visto che il ricorrente era stato scarcerato su cauzione i due fratelli e la madre, incriminati anch’essi, erano rimasti in (OMISSIS) e il ricorrente non possedeva informazioni circa lo stato recente del processo.

2.6. L’omessa indagine sulla situazione della giustizia in (OMISSIS) non attiene ad un elemento decisivo e neppur rilevante, visto che il racconto del richiedente non è stato ritenuto attendibile e comunque il reato imputatogli è stato ritenuto non grave.

Il ricorrente giustifica la sua carenza di informazioni con l’assunto della mancanza di contatti con la famiglia di origine, senza però dar conto di come e quando tale dichiarazione sarebbe stata resa e tantomeno delle ragioni della sua attendibilità.

3. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria, rinunciando alla richiesta dello status di rifugiato politico.

Non era stato tenuto conto dei numerosi attentati che martoriano il (OMISSIS) e in particolare (OMISSIS) oggetto di cruenti attacchi terroristici.

La censura è riversata nel merito e articola il dissenso del ricorrente rispetto alla valutazione operata dal Tribunale sulla situazione di violenza in (OMISSIS), sviluppata alle pagine 7 e 8 del provvedimento impugnato e fondata sulla consultazione di numerose fonti informative, che ha condotto all’esclusione di un conflitto armato interno e di un rischio di esposizione indiscriminata dei civili ad atti di violenza.

L’esposizione ad attentati terroristici, per vero affliggenti anche il mondo occidentale, e l’attentato specifico di (OMISSIS), peraltro diretto in modo mirato contro gli stranieri non musulmani, sono stati specificamente valutati dal Tribunale e ritenuti ininfluenti ai fini della richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

4. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, o omesso esame di fatto decisivo quanto alla richiesta di protezione umanitaria.

4.1. Era mancata, secondo il ricorrente, la necessaria valutazione comparativa fra la situazione di vulnerabilità e il grado di integrazione raggiunto in Italia.

4.2. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che avalla l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito aderisce al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

4.3. La valutazione comparativa è stata effettuata dal Tribunale, per un verso, escludendo aspetti di specifica vulnerabilità ai fini del reinserimento nel tessuto sociale di provenienza, in ragione delle caratteristiche personali del ricorrente e della presenza in patria di un folto gruppo famigliare, per altro verso non riconoscendo il raggiungimento in Italia di un sufficiente grado di integrazione sociale in ragione di quanto accertato (ospitalità presso un amico, lavoro come aiuto ambulante a 500 Euro mensili).

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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