Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2031 del 29/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 29/01/2020), n.2031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 17591-2019 proposto da:
S.M.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA SERRA, ANTONIO SERRA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 19683/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 24/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE
GABRIELLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
S.M.L.A. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 19683, depositata il 24.7.2018, deducendo che questa Corte, nella parte dispositiva della stessa, indicava erroneamente il nome di battesimo dell’opponente in ” Ma.An.” piuttosto che in ” M.L.A.”;
l’INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
va disposta la correzione del segnalato errore materiale;
è evidente la svista in cui è incorsa questa Corte laddove nel dispositivo della precisata ordinanza ha indicato il nome di battesimo della ricorrente (ed opponente agli avvisi di addebito INPS) in ” Ma.An.” piuttosto che in ” M.L.A.”, come invece risulta essere in base agli atti di causa;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che, nella parte dispositiva dell’ordinanza di questa Corte n. 19683 del 2018, laddove è detto “accoglie l’opposizione proposta da Sp.Ma.An. agli avvisi di addebito” si legga ” accoglie l’opposizione proposta da S.M.L.A. agli avvisi di addebito”.
Dispone la trasmissione alla cancelleria per le annotazioni della correzione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020