Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2028 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 29/01/2020), n.2028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29854-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE

MATANO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente-

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1253/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1253 del 2018, ha rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione di M.A. avente ad oggetto una cartella di pagamento per crediti INPS emessa in pendenza del giudizio di opposizione del verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Forma dal quale erano scaturite le pretese contributive;

a fondamento del decisum, la Corte di appello ha richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass. 4032 del 2016) secondo cui ” l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria”;

avverso la pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, articolato in un unico motivo;

è rimasto intimato M.A.;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 è dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 125, art. 30, comma 14 (recte n. 78), convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.Lgs n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per essersi la sentenza impugnata limitata a ritenere l’insussistenza del potere di iscrizione a ruolo del credito contributivo in ragione dell’impugnazione, a monte, dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, senza procedere, comunque, all’esame, nel merito, della fondatezza della pretesa creditoria dell’INPS, così ponendosi in contrasto con il diverso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 14149 del 2012 e successive);

il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento;

questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 12333 del 2015; n. 11515 del 2017; n. 18262 del 2017) che in tema di riscossione di contributi e premi l’opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento nel merito della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi;

ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (per tutte: Cass. n. 12311 del 1997) che l’opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e ss.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.), sicchè il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto;

nella fattispecie che occupa, l’Istituto previdenziale, attore in senso sostanziale, ha proposto la propria domanda con il provvedimento che è stato oggetto dell’opposizione (v. nei medesimi termini, in motivazione, Cass., sez. VI, n. 27274 del 2018 e, altresì, sempre in motivazione, Cass. n. 13982 del 2007, p. 9.);

pertanto, la costituzione dell’Inps nel successivo giudizio di opposizione, con richiesta di rigetto dell’opposizione medesima (implicante, in via implicita, la domanda di conferma della pretesa oggetto della cartella di pagamento), ribadita con atto di appello, imponeva al giudice di esaminare, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria;

il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua dei principi che precedono;

al Giudice del rinvio si rimette, altresì, la disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia- anche per le spese- alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA