Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1845 del 28/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 28/01/2020), n.1845
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15598-2018 proposto da:
FARMACIA D.G.N., in persona dell’omonima titolare,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 72, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICO JORIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 38,
presso il SINADI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE
CRISCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1976/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Farmacia d.G. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato il rigetto in primo grado delle domande proposte dalla medesima nei confronti dell’Asl di Cosenza intese, tra l’altro, a conseguire il riconoscimento degli interessi di mora sui compensi ad essa spettanti con decorrenza dal termine convenzionale di scadenza ed il ristoro dei danni da ritardo e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali resiste l’intimata con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso – mercè il quale la ricorrente deduce l’erroneità in diritto dell’impugnata decisione per aver questa disconosciuto la decorrenza degli interessi di mora dalla data di scadenza convenzionalmente pattuita per il pagamento dei compensi -è infondato.
3. Il diverso principio cui si è richiamato il decidente – in guisa del quale la decorrenza degli interessi sui compensi dovuti alle farmacie postula la costituzione in mora dell’ente debitore – è infatti diretta conseguenza del fatto che in materia, trattandosi di debiti della pubblica amministrazione “il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, ai sensi del R.D. n. 827 del 1924, art. 420, mentre non si applica la norma contenuta nell’art. 1182 c.c., comma 3, secondo la quale l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza… Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1219 c.c., n. 1, per la costituzione in mora della USL non è sufficiente che sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo, ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento, e tale non può essere considerato l’invio delle distinte riepilogative delle ricette” (Cass., Sez. III, 26/04/2010, n. 9918), che in ogni caso non potrebbe “costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile” (Cass., Sez. III, 10/04/2019, n. 9991).
4. Il secondo motivo di ricorso – mercè il quale la ricorrente deduce ancora l’erroneità in diritto dell’impugnata decisione per aver questa disconosciuto il ristoro del maggior danno da ritardo malgrado il danno fosse in re ipsa stante il ricorso di essa al credito bancario e di ciò fosse stata data la prova – è inammissibile.
5. La Corte d’appello ha invero negato il chiesto ristoro sul chiaro rilievo che “nella specie non vi è prova alcuna che il ricorso al meccanismo bancario da parte del creditore abbia avuto luogo a causa del ritardo dell’ASP di Cosenza di adempiere l’obbligazione pecuniaria per cui è causa”.
Ne discende, perciò, che la declinata censura impinge nella valutazione di aspetti meritali della vicenda scrutinata e postula una rinnovazione del sindacato a tal riguardo esperito dal decidente di merito che non è esperibile in questa sede sotto lo specifico profilo lamentato.
6. In conclusione il ricorso va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza.
Ove dovuto il raddoppio del contributo ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ove dovuto il raddoppio del contributo ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020