Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13136 del 15/06/2011
Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine
del ricorso, dall’Avvocato NATIVI Franco, domiciliato in Roma, piazza
Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di
cassazione;
– ricorrente –
contro
PO.LU. e G.A., rappresentati e difesi, per
procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato GATTI
Francesco, elettivamente domiciliati in Roma, Via Celimontana n. 38,
presso lo studio dell’Avvocato Paolo Panariti;
– controricorrenti –
e contro
B.M.T., in proprio e nella qualità di procuratrice
generale di M.M., rappresentati e difesi, per procura
speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Giovanni Pattay
e Elisabetta Nardone, elettivamente domiciliati presso lo studio
della seconda in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.
1679 del 2008, depositata in data 21 novembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Franco Nativi;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla
relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che P.L. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1679 del 2008, depositata il 21 novembre 2008, che ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, sezione distaccata di Novi Ligure n. 56 del 2006, che aveva respinto la domanda di negatoria servitutis dal Poggio formulata nei confronti di Po.Lu. e G. A. (giudizio poi esteso al dante causa di questi ultimi, M.A., e, per esso, ai suoi eredi B.M.T. e M.M.);
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che hanno resistito, con distinti controricorsi, Po.Lu. e G.A., e B.M.T. e M.M.;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1063 cod. civ.; con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione della medesima disposizione e contraddittorietà della motivazione; con il terzo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1065 cod. civ.; con il quarto violazione dell’art. 1067 cod. civ..
Il ricorso è inammissibile, non rispondendo i motivi nei quali esso si articola alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Con riferimento alle denunciate violazioni di legge, invero, deve rilevarsi che i motivi non contengono la formulazione di un quesito di diritto, come previsto dalla citata disposizione.
Con riferimento, poi, ai motivi di ricorso con i quali si denuncia vizio di motivazione, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione dello stesso in camera di consiglio”;
che il Collegio condivide tale proposta, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, atteso che il ricorrente, nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, si è limitato ad insistere nell’accoglimento del ricorso, ma non ha contrastato in alcun modo le osservazioni del consigliere delegato;
che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011