Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13020 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. II, 14/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n.
39/F, presso lo studio dell’Avvocato TINELLI Aleandro, dal quale è
rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
in relazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 4095 del 2008,
depositata il 6 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato rispetto alla
relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che M.E. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 6 marzo 2008, che, pur accogliendo il gravame che egli aveva proposto avverso la sentenza del Giudice di pace con cui era stata rigettata la sua opposizione a cartella esattoriale relativa a somme dovute a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada, con compensazione delle spese processuali, ha, “attesa la particolarità del riesame giuridico in appello”, ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione della spese del grado;
che il ricorrente propone due motivi di ricorso;
che il Comune non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att.cod. proc. civ., comma 2 e art. 111 Cost., formulando il seguente quesito di diritto: può essere considerato legittimo, pur in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il provvedimento con cui il Giudice compensi arbitrariamente le spese affermando che sussistono giustificati motivi, attesa la particolarità del riesame giuridico in appello per compensare le spese di lite, senza esporre, nemmeno implicitamente, quali sarebbero stati tali motivi?. Il motivo è manifestamente fondato, in quanto l’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione (Cass., n. 14563 del 2008; Cass., n. 23265 del 2009). Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, poi, i giusti motivi di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione del comma 2 di detta norma per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, e succ. modif. ed integr.) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l’esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass., n. 7766 del 2010).
Nella specie, risulta evidente che il motivo di compensazione addotto non appare in alcun modo idoneo ad esplicitare le ragioni che hanno indotto il giudice del merito a non disciplinare, in applicazione del principio della soccombenza, le spese dell’intero giudizio, essendosi esso limitato a disporre la compensazione delle spese di lite del solo giudizio di appello per la ritenuta particolarità del riesame giuridico in appello; riesame che, occorre rilevare, costituiva peraltro l’oggetto specifico dell’originario ricorso in opposizione avverso cartella esattoriale, rigettata in primo grado e accolta invece in appello.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;
che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che, quindi, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perchè proceda alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011