Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1816 del 27/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1816
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27630-2018 proposto da:
V.A., V.N., V.M., elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZA MICHELE SANMICHELI 10, presso lo studio
dell’avvocato LAURA GIULIANI, rappresentate e difese dagli avvocati
GIORGIO PIVETTA, MARIAGABRIELLA GIACCA, ANNA NARDINI;
– ricorrente –
contro
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DE
CRISTOFARO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1697/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 18/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO
MARCHEIS CHIARA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Con atto di citazione dell’8 agosto 2014 V.A., V.N. e V.M. convenivano in giudizio S.E., chiedendo che fosse condannata al rilascio di una cantina occupata senza titolo nonchè al risarcimento del danno per illegittima occupazione. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva che venisse accertato il suo diritto di proprietà sulla porzione di immobile oggetto di causa.
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 3044/2016, accoglieva le domande attoree.
2. Avverso la sentenza proponeva appello S.E..
In riforma della sentenza impugnata, con sentenza n. 1697/2018 la Corte d’appello di Venezia rigettava le domande delle originarie attrici nonchè quella spiegata in via riconvenzionale dall’appellante.
3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione V.A., V.N. e V.M..
Resiste con controricorso S.E., la quale spiega altresì ricorso incidentale condizionato.
Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso principale è articolato in tre motivi:
1. il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;
2. il secondo motivo denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto-prova controverso decisivo per il giudizio, in particolare errata valutazione dell’origine del bene immobile oggetto di causa in relazione agli artt. 948 e 2697 c.c.”;
3. il terzo motivo riporta “contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento all’art. 112 c.p.c., nonchè falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, determinante la nullità della sentenza”.
II. Il ricorso incidentale è articolato in un unico motivo con cui si lamenta violazione degli artt. 817 e 818 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per erronea ricognizione da parte della Corte d’appello della fattispecie normativa astratta in materia di pertinenze.
III. Il Collegio, anche alla luce della memoria depositata dalle ricorrenti, ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, e che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., la causa vada rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020