Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1712 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 986-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

(Ammesso p.s.s. 25 gennaio 2019 Delib. Cons. Ord. Avv. Bologna);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA SEZIONE DI FORLI’ CESENA;

– intimata

avverso la sentenza n. 1321/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 18.5.2018, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da S.S., nato in Pakistan, il quale aveva dichiarato di aver sposato civilmente, e contro il volere della famiglia, una ragazza, che poi era stata rapita ed uccisa dai suoi congiunti. Temendo anch’egli per la propria incolumità, aveva lasciato il Paese. La Corte ha reputato il richiedente non credibile, in quanto la vicenda narrata non poteva, per incongruenze temporali, essere a lui riferita, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e non ha ravvisato situazioni di vulnerabilità. S.S. propone ricorso per cassazione per due motivi. Il Ministero ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e lamenta che la Corte ha omesso una valutazione attuale della zona di sua provenienza (Punjab) limitandosi ad escludere una situazione di violenza generalizzata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non esser stata riconosciuta la protezione umanitaria.

3. Il primo motivo è infondato.

4. La Corte ha escluso il caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in conformità della nota giurisprudenza della Corte di Giustizia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12) secondo cui la protezione sussidiaria, in riferimento a tale caso potrà esser concessa solamente qualora si ritenga, eccezionalmente, che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati raggiungano un grado di violenza indiscriminata talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia di un danno grave.

5. Va ancora evidenziato che, pur rilevando che il ricorrente non si era riferito al caso della violenza generalizzata, la Corte territoriale ha ugualmente esercitato i suoi poteri istruttori in riferimento a tale ipotesi (con conseguente difetto d’interesse a censurare l’ipotetico errore nella ricostruzione dei fatti allegati) e, sulla scorta dei reports consultati ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi invocata. Il relativo accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, il che non è stato dedotto, tendendo la censura ad una diversa valutazione di fatto.

6. Il secondo motivo è inammissibile.

7. Rilevata la correttezza dell’affermazione secondo cui il giudizio di credibilità soggettiva costituisce il presupposto per beneficiare, anche, di tale tipo di titolo di soggiorno, la censura non deduce alcuna situazione di vulnerabilità, non rilevata dalla Corte, e tale situazione deve riguardare la vicenda personale del richiedente (soggetto giovane e in buona salute), diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti. Resta da aggiungere, in riferimento all’esposto pericolo riferito alla minaccia di morte da parte dei congiunti della moglie, pure dedotto, nell’ambito della censura, come danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. b), ed al supposto mancato assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria, che la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018).

8. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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