Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1715 del 24/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 24/01/2020), n.1715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34583-2018 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZARA n.
13, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GUARNACCI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA FONZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
3/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 30.4.2010 presso la Corte di Appello di Roma, successivamente riassunto innanzi la Corte di Appello di Perugia a seguito della dichiarazione d’incompetenza territoriale del primo giudice, C.F. invocava l’indennizzo per irragionevole durata del processo in relazione ad un giudizio svoltisi innanzi la Corte dei Conti in materia pensionistica.
Si costituiva il Ministero della Giustizia resistendo alla domanda.
Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia accoglieva l’istanza, condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 1.130 in favore del ricorrente, nonchè delle spese di lite distratte a favore dei procuratori.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione C.F. affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto per violazione degli artt. 132, 161 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe determinato l’indennizzo dovuto per l’eccessiva durata del giudizio facendo riferimento ad un procedimento presupposto assolutamente diverso da quello indicato nel ricorso introduttivo.
La censura è fondata.
Risulta infatti che il C. aveva invocato il riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata in relazione ad un giudizio svoltosi innanzi la Corte dei Conti in materia pensionistica, protrattosi per dieci anni e definito con sentenza della Corte dei Conti, Sezione regionale del Lazio, n. 1738 del 5.11.2008. La Corte perugina ha viceversa fatto riferimento, nella determinazione dell’indennizzo, ad un procedimento svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Roma ed alla Corte di Cassazione, vertente in materia di equo indennizzo, protrattosi per quattro anni e definito con sentenza di questa Corte n. 12592 del 2009.
E’ evidente che la decisione impugnata fa riferimento, nella sua parte motiva, ad una fattispecie assolutamente diversa da quella oggetto della richiesta in concreto formulata dall’odierno ricorrente. Ne deriva l’apparenza della motivazione e la conseguente nullità della decisione adottata dal giudice umbro.
Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020