Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12620 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12620
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
K.A., con domicilio eletto in Roma, Via Dardanelli n. 13,
presso l’Avv. MARTIRE Roberto che lo rappresenta e difende unitamente
all’Avv. Pietro Garbarino, come da procura a margine de ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA;
– intimata –
per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Brescia
depositato in data 12 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
K.A. ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Giudice di pace ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese neppure in esito alla rituale rinnovazione della notificazione del ricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con il quale si denuncia la nullità dell’impugnato provvedimento per carenza di motivazione in quanto acriticamente conforme alle tesi dell’Amministrazione è manifestamente infondato in quanto nel decreto sono riportate le motivate difese dell’Amministrazione a fronte dell’opposizione della difesa dello straniero e il giudicante le ha chiaramente condivise e fatte proprie.
Il secondo motivo con il quale si denuncia difetto di motivazione è inammissibile nella prima parte in quanto tale carenza può essere addebitata alla motivazione relativa all’esistenza di un fatto materiale che nella specie non è specificamente indicato nel necessario momento di sintesi (Cassazione civile, sez. 3^, 09/04/2009, n. 8689) e nella seconda in quanto censura la motivazione su una questione di diritto (equivalenza della traduzione dell’estratto del documento alla traduzione integrale del medesimo).
Il quarto motivo con il quale si denuncia la carente motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana è inammissibile in quanto riferito solo ad uno degli argomenti utilizzati dal giudicante (rilascio della procura al difensore in lingua italiana) mentre nel provvedimento si fa cenno anche alla circostanza che il medesimo “aveva più volte dichiarato a voce e per iscritto, come da atti versati in giudizio, di parlare e di comprendere la lingua italiana”, argomento, questo, da solo sufficiente a giustificare la decisione e non adeguatamente contrastato.
L’inammissibilità del quarto motivo comporta l’assorbimento del terzo che presuppone la mancata conoscenza della lingua italiana.
Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011