Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12569 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. II, 09/06/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 09/06/2011), n.12569
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.P.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27/2008 del TRIBUNALE di MISTRETTA, depositata
il 20/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
Libertino Alberto.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Il ricorso, proposto avverso sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, è sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell’apposito albo, come invece impone l’art. 82 c.p.c., u.c.. Esso è dunque inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato per l’amministrazione controricorrente;
che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;
che la relazione è condivisa dal Collegio;
che alla tesi del ricorrente, il quale ritiene di basare sull’art. 24 Cost. e sull’art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso, va obiettato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonchè n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sè, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. anche Cass. 1^ Sez. pen. 29 gennaio 2008, n. 7786);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011