Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12587 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12587
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SORRENTINO
Federico che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 50/21/08, la CTR del Lazio – in riforma della sentenza di prime cure – accoglieva l’appello proposto da M. F. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo maturata la decadenza del diritto dell’Ufficio alla riscossione, per tardiva notifica della cartella di pagamento, rispetto al termine fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11.
Avverso la sentenza n. 50/21/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 nonchè del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c) e, art. 2053 c.c..
Il contribuente ha replicato con controricorso. In via preliminare, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere in capo all’Agenzia delle Entrate (Ufficio Centrale), proposta dal resistente sotto il profilo che tale legittimazione spetterebbe esclusivamente all’Ufficio periferico del Ministero delle Finanze. Va rilevato, infatti, che – secondo l’indirizzo ormai prevalente e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 la nuova realtà ordinamentale – conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 300 del 1999 e delle norme statutarie successivamente emesse, in forza dell’art. 66 dello stesso decreto – è caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore generale, ossia all’Ufficio Centrale, ricorrente nel caso di specie (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 3118/06, Cass. 22889/06, 6338/08, 8703/09).
Nel merito, il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione al primo motivo, dovendo ritenersi assorbito il secondo.
Ed invero, il M. non contesta (v. controricorso) che la questione relativa alla tardività della notifica della cartella di pagamento sia, rispetto al termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 17 sia stata proposta solo nel giudizio di appello.
Orbene, va osservato al riguardo che – secondo una giurisprudenza consolidato di questa Corte – il termine di decadenza stabilito a carico dell’Ufficio tributario e ed a favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale, e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Ne consegue che detta decadenza, ai sensi dell’art. 2969 c.c., non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, e la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (Cass. 22015/04, 11521/04, 26361/06).
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011