Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12589 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16714/2009 proposto da:
IMPRESA VERDE CASERTA SRL (OMISSIS), in persona del consigliere
delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 9,
presso lo studio dell’avvocato ELEFANTE Tullio, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale per atto notar Concetta Palermiti di
S. Maria Capua Vetere del 13/2/09 Rep. 231897 allegata in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 211/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 5/11/08, depositata il 26/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata, depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 211/08, la CTR della Campania – in riforma della sentenza di prime cure – accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la decisione con la quale il giudice di prime cure aveva denegato il condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, a favore dell’Impresa Verde Caserta s.r.l., in conseguenza di mancati versamenti diretti di imposta per l’anno 2001, a causa del mancato pagamento, da parte del contribuente, di una rata dell’importo necessario alla definizione della pendenza tributaria.
Avverso la sentenza n. 211/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Impresa Verde Caserta s.r.l., articolando tre motivi, con i quali deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia.
L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
I tre motivi di ricorso – da trattare congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – appaiono manifestamente fondati.
L’impugnata sentenza non contiene, infatti, riferimento alcuno al fatto decisivo della controversia, concernente la legittimità del diniego, da parte dell’amministrazione finanziaria, del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per mancato pagamento di una sola rata della somma occorrente per definire la pendenza. E sotto tale profilo, la motivazione si palesa, ad avviso del relatore del tutto mancante.
La parte motiva della decisione impugnata è, poi, del tutto errata ed inidonea ad evidenziare la ratio decidendi, laddove il giudice di appello fa riferimento ad una fattispecie totalmente diversa da quella in esame, e concernente il caso della spettanza del rimborso IRAP ad un professionista privo di autonoma organizzazione, che si era avvalso del condono tombale per gli stessi anni per i quali aveva avanzato domanda di rimborso dell’IRAP. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio – pur condividendo i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, con riferimento al merito delle doglianze del ricorrente – è pervenuto alla conclusione dell’inammissibilità del proposto ricorso, giacchè le censure si incentrano – in buona sostanza – sull’erronea applicazione di norme di legge, vizio costituente error in iudicando, deducibile ex art. 360, n. 3, e non come vizio di motivazione, come ha fatto la società ricorrente (Cass. S.U. 28054/08, Cass. 19618/03, 6328/08).
Pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011