Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12509 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12509
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 586/2010 proposto da:
G.C., domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 441/2009 del GIUDICE DI PACE di TRAPANI del
24.6.09, depositata il 07/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Si tratta di ricorso non notificato, presentato personalmente dalla parte avverso decisione suindicata riguardante una opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento.
Parte ricorrente si è limitata a redigere l’atto introduttivo ed a depositarlo nella cancelleria di questa Corte senza notificarlo ad alcuno, mentre doveva essere notificato alla controparte interessata ad opporsi al suo accoglimento.
2. – Occorre osservare che il ricorso per cassazione la cui notifica sia da considerare inesistente debba essere dichiarato inammissibile senza possibilità di rimedio (Cass. 10.11.97 n. 11047, 12.12.97 n. 12572, 17.9.97 n. 9257). A maggior ragione non può che essere dichiarato inammissibile il ricorso, che non sia stato affatto notificato. A tale conclusione giungono le sentenze di legittimità che hanno avuto occasione di prendere in considerazione un caso così anomalo (vedi Cass. 1999 n. 4595, 1973 n. 650, 1972 n. 12).
Inoltre, il ricorrente ha proposto l’impugnazione personalmente, ciò che, se nella materia è consentito innanzi al Giudice di Pace, non è consentito in sede di legittimità.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011