Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12413 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4660-2007 proposto da:
BAR DUOMO DI CRISCIONE M. & C. SAS in persona della
socia
accomandataria, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI
191, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI ARTURO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDI RICCARDO,
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ANCONA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato
CAMPAGNOLA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRATICELLI
GIANNI, giusta delega in calce;
– controricorrente –
e contro
DIRETTORE AREA FINANZA COMUNE DI ANCONA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 57/2006 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,
depositata il 22/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
è presente il PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La società Bar Duomo di Criscione M. e C. sas. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche n. 57/9/06, depositata il 22 settembre 2006, con la quale, rigettando l’appello della contribuente contro quella di primo grado, è stata riconosciuta la pretesa del Comune di Ancona al pagamento della maggiore imposta TOSAP per l’anno 2001. In particolare il giudice di appello ha affermato che legittimamente l’ente aveva operato col pretendere l’imposta per l’occupazione dell’area annessa al bar sito nel verde pubblico comunale, affidatole in concessione, applicandole pure la prevista sanzione. Il Comune resiste con controricorso.
La Corte.
Rilevato:
che il difensore del controricorrente, avvocato Gianni Fraticelli, ha prodotto atto di transazione tra la società contribuente e ‘ente impositore con cui la prima ha rinunciato all’atto di gravame fissato per l’adunanza odierna, e che il Comune ha aderito ad essa con Delib.
Giunta 17 luglio 2007, n. 390;
che perciò ha richiesto declaratoria di estinzione del processo.
Ritenuto:
che, dato atto di quanto sopra, va disposto in conformità;
che in ordine alle spese del giudizio, esse vanno compensate, giusta la pattuizione in tal senso tra le parti;
visto l’art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011