Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12425 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33779-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91

presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GARAVOGLIA MARIO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 24/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO SERGIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A conclusione di un piano di stock option che aveva visto nel 2000 C.C., dirigente della IBM Italia s.p.a. esercitare il diritto di opzione attribuitogli nei 1997 dalla società per l’assegnazione di azioni, e procedere alla contestuale vendita di esse, nel febbraio 2001 la IBM operava una ritenuta d’imposta per l’ammontare di Euro 75.346,00 sul reddito realizzato dal contribuente, ritenendolo soggetto a tassazione progressiva ordinaria quale reddito da lavoro dipendente.

Il contribuente, ritenendo illegittima la ritenuta nella misura operata, proponeva istanza di rimborso per l’importo di Euro 53.921,51 (corrispondente alla differenza tra quanto trattenutogli e quanto a suo avviso dovuto in virtù dell’applicazione dell’aliquota fissa del 12,50% sull’importo della plusvalenza realizzata) assumendo che l’imposizione sarebbe erroneamente avvenuta sulla base del nuovo testo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 conseguente alla modifica introdotta con il D.Lgs. n. 505 del 1999, atteso che la nuova disciplina sarebbe stata applicabile solo alle azioni assegnate al dipendente a seguito di diritto di opzione attribuito a partire dal giorno 1.1.2000, e non anche nel suo caso, per essergli stato quei diritto attribuito nel 1997.

Formatosi sull’istanza il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, e rigettato dalla C.T.P. di Torino il ricorso al riguardo proposto dal contribuente, a seguito di appello di quest’ultimo la C.T.R. del Piemonte, con sentenza n. 76/1/05, depositata il 24.11.2005 e non notificata, riconosceva il diritto al rimborso del C. ritenendo tassabile la sola plusvalenza nella misura fissa del 12,50%, secondo il regime fiscale applicabile ai capital gains.

Per la cassazione della suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva il contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente questa Suprema Corte che dall’esame degli atti può ritenersi in fatto che:

– il C. quale Dirigente della IBM è stato assegnatario nel 1997 di diritti di opzione su azioni di quella società;

– che tale diritto egli ha esercitato alla prevista scadenza, nel 2000, con contestuale assegnazione delle azioni e contestuale vendita delle stesse;

– che all’atto dell’assegnazione egli, così come gli altri beneficiari della stock option, pagò un prezzo inferiore a quello di mercato, tant’è che i suoi colleghi che esercitarono dopo di lui il diritto di opzione ricorsero al meccanismo del repricing “al fine di allineare il prezzo di offerta con quello determinato sulla base dei criteri ministeriali” e godere quindi dell’agevolazione fiscale (v.

pag. 3 controricorso); d’altronde egli non ha mai negato l’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 48 lett. g bis per godere dell’agevolazione in questione, pretendendo il miglior trattamento fiscale sulla base non già della predetta disposizione, bensì della tesi della non applicabilità alla fattispecie della nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 505 del 1999.

Tanto premesso, oggetto della controversia è il regime di tassazione del reddito procuratosi dal contribuente con l’assegnazione delle azioni e la contestuale vendita delle stesse, ritenendo l’Ufficio il ricavo dell’operazione interamente tassabile come reddito da lavoro dipendente, in applicazione del disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 (TUIR) nel testo vigente al momento dell’assegnazione e vendita delle azioni, e il contribuente invece non applicabile al caso di specie il D.Lgs. n. 505 del 1999, avuto riguardo al momento dell’attribuzione del diritto di opzione, e in conseguenza di ciò nella fattispecie tassabile esclusivamente la plusvalenza realizzata sul valore delle azione assegnate, con l’aliquota fissa del 12,50%, secondo il regime fiscale applicabile ai capital gains.

Delle due soluzioni la seconda risulta quella adottata dal giudice di appello sulla premessa che “i diritti risultano essere stati assegnati al contribuente nell’anno 1997 ed esercitabili a decorrere dall’anno 2000. Come tali devono quindi essere ricondotti all’imperio del regime fiscale vigente in materia prima dell’introduzione dei Decreti citati … con l’esclusione comunque dalla tassazione ordinaria quale redditi da lavoro dipendente voluta dal D.Lgs. n. 505 del 1999”.

Con i motivi di ricorso articolati lamenta la ricorrente:

a) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 (ora art. 51) e del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, art. 13 modificativo dello stesso, nonchè dell’art. 2697 c.c. per aver il giudice di merito erroneamente deciso la controversia sulla base del regime fiscale vigente nel 1997, e quindi al momento dell’attribuzione del diritto di opzione, anzichè applicare la nuova disciplina intervenuta con il D.Lgs. n. 505 del 1999, in vigore al momento dell’esercizio del diritto di opzione e della conseguente realizzazione della plusvalenza.

b) Omessa motivazione su punti decisivi della controversia, con riferimento alle condizioni di fatto previste dall’art. 48, comma 2, lett. g bis per l’agevolazione invocata dal contribuente.

Orbene, prima di entrare nel merito delle questioni controverse, giova in questa sede ricordare che con l’espressione “stock option” si intende far riferimento all’offerta generalizzata ai dipendenti di una società quotata in borsa di diritti di opzione ad acquistare o sottoscrivere in una certa data futura e ad un prezzo predeterminato le azioni della società, e ciò come incentivo ai dipendenti ad aumentare la produttività.

1 piani di incentivazione azionaria, attuati mediante assegnazione di azioni o di opzioni, sono stati adottati dalle società italiane a partire dagli ultimi anni del secolo scorso, in forza di una legislazione fiscale in origine palesemente favorevole – da un punto di vista fiscale e previdenziale – alla diffusione di simili prassi.

Al riguardo può tra l’altro ricordarsi che la previgente disciplina fiscale, non prevedendo alcuna limitazione al prezzo di emissione delle azioni attribuite ai dipendenti, favorì l’introduzione di piani di stock options anche con l’applicazione di sconti rispetto ai prezzi di mercato. In tal modo, a seconda delle specifiche politiche gestionali di ciascuna impresa, vennero adottati piani di incentivazione che erano in parte o in tutto sostitutivi della remunerazione variabile connessa al raggiungimento di obiettivi aziendali.

La nuova normativa fiscale successivamente intervenuta, invece, avendo posto dei limiti di prezzo all’emissione delle azioni, al fine di beneficiare dell’esclusione dal regime fiscale e previdenziale applicabile ai redditi di lavoro, ha comportato che le opzioni possano essere attribuite consentendone l’esercizio ad un prezzo pari a quello di mercato delle azioni al momento della concessione dell’opzione. Da ciò deriva che, nel nuovo sistema economico tributario, il beneficio per il dipendente è costituito dall’attribuzione gratuita dell’opzione ad acquistare o sottoscrivere azioni, pagando al momento dell’esercizio del diritto il prezzo di mercato vigente al momento dell’assegnazione dell’opzione e lucrando quindi l’eventuale plusvalenza, qualora il prezzo di mercato a quel momento sia aumentato; con la garanzia, qualora il prezzo di mercato andasse diminuendo nel tempo, di potersi astenere dall’esercizio dell’opzione senza aver subito alcun costo, li beneficio per il dipendente è dunque rappresentato dal valore del diritto attribuitogli alla sottoscrizione di azioni ad una determinata data e per un prezzo prefissato che, secondo le aspettative e le previsioni, dovrebbe essere inferiore a quello di mercato dell’azione al momento dell’esercizio dell’opzione. In questo contesto, pertanto, i piani di stock options, agevolati sotto il profilo fiscale, assumono una esclusiva componente di incentivazione dell’opera del dipendente a contribuire con la sua attività alla valorizzazione del titolo, in quanto l’opzione acquista valore soltanto se il titolo si apprezza;

in caso contrario, il dipendente non ha alcun concreto beneficio.

Tanto preliminarmente e in via generale chiarito in ordine ai contenuti economici dell’operazione e allo sviluppo della normativa fiscale in materia, con riferimento a questo ultimo profilo, avuto riguardo ai contenuti del primo motivo di ricorso, deve in questa sede subito rilevarsi che l’art. 48, nel testo originario, disciplinava la determinazione del reddito da lavoro dipendente, ricomprendendovi tutte le somme e i valori in genere percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, prevedendo limitate e specifiche esclusioni, che nessun riferimento facevano ai piani di incentivazione azionaria ai quali si è innanzi fatto riferimento.

Con il D.Lgs. n. 314 del 1997, nella prospettiva di favorire anche con un’agevolazione fiscale la produttività delle aziende, il legislatore si preoccupò di inserire tra i casi di esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi dell’art. 2349 c.c. e art. 2441 c.c., u.c., anche se emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Il successivo D.Lgs. n. 505 del 1999, disciplinando per la prima volta anche il diritto di opzione (con riferimento al momento della sua attribuzione e a quello successivo del suo esercizio), ed a tal fine introducendo nell’art. 48 cit. la lett. g bis, ha previsto l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente della differenza di valore delle azioni attribuite al dipendente, avuto riguardo ai due diversi momenti di attribuzione e di esercizio dell’opzione, a condizione però che quegli abbia pagato le azioni al valore corrente alla data dell’offerta (art. 13, comma 1: “…lett. g-bis) la differenza tra il valore delle azioni a momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta”). Attraverso tale disposizione, dunque il legislatore ha con tutta evidenza affermato in via di principio la tassabilità secondo il regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente del valore conseguito dal lavoratore con l’esercizio del diritto di opzione attribuitogli dalla società presso la quale egli lavora, salvo, in via di deroga, l’esclusione dal reddito imponibile qualora si realizzi la prescritta condizione, la cui ratio è anch’essa chiara, avendo il legislatore inteso escludere che il piano di azionariato sia utilizzato per corrispondere al dipendente compensi non soggetti a tassazione attraverso l’offerta di titoli ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato. Con il risultato che il maggior valore dell’azione attribuita al dipendente con il meccanismo della stock option, se conseguente esclusivamente al migliore andamento economico della società, è stato ritenuto giustamente esente ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, mentre invece se frutto anche di ulteriori vantaggi economici attribuiti dalla società al lavoratore al momento dell’operazione di azionariato, è stato ritenuto tassabile come reddito da lavoro dipendente.

Tale disposizione con la norma transitoria di cui al successivo comma 3 il legislatore ha poi disposto che non si applichi “alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data (1 gennaio 2000), nonchè a quelle derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

E poichè nel caso di specie il presupposto impositivo si è realizzato nel 2000, e quindi sotto il regime della nuova norma, mentre per altro verso non ricorre nè l’una nè l’altra delle due ipotesi di esclusione dell’applicazione della nuova disciplina (che configurando eccezioni, non possono che essere di stretta interpretazione), trattandosi di azioni assegnate nel 2000 a seguito di diritto di opzione attribuito nel 1997, ne consegue in base ai principi generali di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la piena legittimità della tassazione operata sul valore delle azioni assegnate e vendute, e conseguentemente del rigetto dell’istanza di rimborso proposta dal contribuente.

Ciò in conformità a quanto dall’Amministrazione Finanziaria precisato con la risoluzione n. 212/2001 richiamata dallo stesso contribuente in controricorso, con la quale sì affermò l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 48, lett. g bis ai piani di stock option deliberati prima del giorno 1.1.1998, solo ricorrendosi al meccanismo del repricing (rivalutazione del prezzo di assegnazione delle azioni).

Alla stregua delle esposte considerazioni ne consegue in conclusione che non può condividersi la decisione del giudice di merito che nella vicenda in esame ha deciso la controversia escludendo l’applicazione del nuovo regime introdotto con il D.Lgs. n. 505 del 1999, dovendosi ritenere l’assegnazione delle azioni al contribuente avvenuta nel 2000 da parte della società IBM alle cui dipendenze quegli lavorava, soggetta a tassazione quale reddito da lavoro dipendente ai sensi e per gli effetti del TUIR nel testo vigente al momento di realizzazione del presupposto impositivo, per effetto della riforma di cui al citato D.Lgs., art. 48.

In accoglimento pertanto del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve cassarsi la sentenza impugnata, potendosi quindi senz’altro decidere nel merito la controversia con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Avuto riguardo alla particolare complessità della questione, alimentata anche dal contraddicono comportamento iniziale dell’Ufficio, ricorrono giusti motivi per la totale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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