Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1264 del 21/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 21/01/2020), n.1264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3376-2018 proposto da:
L.F., RICORSO NON NOTIFICATE;
– ricorrente –
contro
I.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 270/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.
Fatto
RITENUTO
Che:
L.F. ha proposto ricorso per cassazione, senza assistenza di alcun difensore, avverso la sentenza 15 gennaio 2018 della Corte d’appello di Roma con la quale è stato condannato a pagare a G.M. ed I.E. la somma di Euro 10.000, con il carico delle spese dei giudizi di primo e secondo grado;
che il L. dichiara nel ricorso di avere proposto tale impugnazione allo scopo di ottenere che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 82 c.p.c., nella parte in cui non consente al cittadino, in presenza di un “conflitto di interesse con qualunque avvocato che fosse chiamato a rappresentarlo”, di potersi difendere da solo, senza l’assistenza di un difensore;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c..
Considerato che il ricorso – a prescindere dal profilo preliminare, che peraltro coinvolge il merito della questione, per cui il ricorrente non è assistito da alcun difensore (art. 365 c.p.c.) – non risulta essere stato notificato alle controparti;
che il ricorrente, in effetti, non pone alcuna censura in diritto nei confronti della sentenza impugnata;
che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;
che non occorre provvedere sulle spese, per la ragione già indicata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020