Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1070 del 20/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1070
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27617-2018 proposto da:
A.H., elettivamente domiciliato presso l’avv. ROSA VIGNALI
dalla quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 756/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 29/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO
CHIAZZO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Firenze rigettò il ricorso proposto da A.H. – cittadino nigeriano – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e umanitaria, con ordinanza emessa il 18.5.17 che fu appellata dallo straniero.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza emessa il 29.3.18, dichiarò inammissibile l’atto d’impugnazione, a norma dell’art. 342 c.p.c., in quanto fondato su motivi stereotipati e generici, senza alcun riferimento specifico alla decisione impugnata.
Lo A. ricorre in cassazione formulando un unico motivo.
Non si è costituito il Ministero intimato.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., deducendo che l’atto d’appello, nonostante un’impropria forma redazionale, conteneva specifiche censure all’ordinanza impugnata.
Il ricorso è inammissibile in quanto non evidenzia, con apprezzabile specificità, in tal modo precludendo la verifica diretta (v. Cass., SU, n. 8077/12), le espressioni con le quali sono state individuate le rationes dell’ordinanza del Tribunale oggetto dell’impugnazione e, quindi, il collegamento tra le deduzioni contenute nell’atto d’appello e tali rationes.
Invero, il ricorrente ha fatto un generico riferimento ad alcune pagine dell’atto d’appello e si è limitato ad affermare che l’inattendibilità non è il nucleo della decisione impugnata, senza tuttavia precisare le affermazioni del Tribunale che sono state censurate.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020