Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12370 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12370
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SARCONE VINCENZO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4269/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del
3.11.08, depositata il 10/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO
Carlo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda proposta da C.M.A. nei confronti dell’Inps, per ottenere le differenze dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta per l’anno 1999, sostenendo che la prestazione andava liquidata, non già sulla base del salario medio convenzionale fermo al 1995, ma sul salario reale di maggiore importo fissato dalla contrattazione collettiva di categoria per la provincia di Foggia;
lamentava altresì la mancata considerazione del TFR nella determinazione del salario reale; affermava la Corte adita che il ricorso era stato presentato dopo la maturazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 che valeva anche per la riliquidazione di trattamenti già riconosciuti ed erogati;
Avverso detta sentenza la soccombente propone ricorso.
L’Inps è rimasto intimato;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta fondatezza nel merito del ricorso;
Ritenuto che detti rilievi non sono condivisibili, giacchè il ricorso non venne ritualmente notificato al procuratore dell’Inps in appello, ex artt. 330 e 170 cod. proc. civ.; che il procuratore della ricorrente è stato quindi invitato a procedere a nuova notifica e che il medesimo non vi ha provveduto, come da certificazione della cancelleria;
Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che non si deve provvedere per le spese in assenza di difesa di controparte.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011