Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12324 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. TRICOMI Michele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42,
presso lo studio dell’avvocato LONETTI PEPPINO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA;
– intimata –
sul ricorso 29129-2007 proposto da:
AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CIRO MENOTTI 1, presso lo studio dell’avvocato COCCONI GIOVANNI, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
V.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5646/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/10/2006, R.G.N. 4899/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del
ricorso.
La Corte:
Fatto
OSSERVA IN FATTO
con ricorso, notificato il 2 ottobre 2007 e pendente al numero 25375 di Ruolo generale dell’anno 2007, il sig. V.G. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5.7 – 2.10.2006, n. 5646, che aveva respinto le sue richieste nei confronti dell’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma, volte ad ottenere il pagamento delle differenze del compenso del lavoro straordinario;
l’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma con l’Avv. Giovanni M. Cocconi si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso principale con il favore delle spese giudiziali e proponendo a sua volta ricorso incidentale pendente al numero 29129 di Ruolo generale dell’anno 2007;
entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi.
Diritto
rilevato che sia il lavoratore, ricorrente principale, che l’Azienda Municipale Ambiente (AMA) S.p.A., ricorrente incidentale, non solo hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, ma hanno anche aderito reciprocamente alle suddette rinunce;
rilevato che sia gli atti di rinuncia che quelli di adesione sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori;
ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011