Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12400 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 07/06/2011), n.12400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15437-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO EUR – CECCHIGNOLA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 104/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 29/04/08, depositata il 06/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI CAMILLA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Studio Eur Cecchignola s.r.l. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap relativo al 1999, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo).

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto che, benchè gravi, precise e concordanti, le presunzioni, per avere efficacia, debbano essere confortate da altri elementi presuntivi e probatori) è manifestamente fondato.

Effettivamente, nella peraltro non limpidissima motivazione della sentenza impugnata, si legge tra l’altro che “per esplicare la loro efficacia le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti e devono avere il conforto di altri semplici ma necessari elementi presuntivi o probatori che tengano conto delle caratteristiche e delle condizioni reali di esercizio della professione nonchè di dati desunti da indagini contabili, bancarie o documentali per cui l’accertamento in esame appare del tutto carente”. Tale affermazione non è corretta, posto che, sempre che sia ammessa la prova presuntiva, affinchè sia riconoscibile valore giuridico alle presunzioni semplici è necessario e sufficiente che gli elementi presi in considerazione siano gravi, precisi e concordanti, senza bisogno di altri “elementi presuntivi o probatori”.

Anche il secondo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione circa la sussistenza di valide presunzioni in ordine alla determinazione di maggiori ricavi e del maggior volume di affari) è manifestamente fondato, posto che in proposito la motivazione della sentenza impugnata non risulta chiara, logica e sufficiente, consistendo nella giustapposizione di affermazioni astratte ed enunciazioni apodittiche non sempre univoche, in assenza di una chiara e concreta individuazione degli indizi sui quali è stata fondata la prova presuntiva dall’Ufficio e della valutazione in ordine alla sussistenza (o meno) delle relative caratteristiche di precisione, gravita e concordanza. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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