Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2055 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2055 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 13379-2009 proposto da:
CARBONE MARIA C.F. CRBMRA69S62C074E, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CATONE 6, presso lo studio
dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE, rappresentata e
difesa dall’avvocato DI FEDE ANGELO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
3246

contro

COOPERATIVA L’AIRONE S.R.L. C.F. 04306210826;
– intimata –

avverso la sentenza n. 645/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 30/01/2014

di PALERMO, depositata il 28/05/2008 r.g.n. 1026/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’inammissibilità e in subordine rigetto.

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso

R.G. 13379/2009
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 8-2-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Termini Imerese condannava la società cooperativa “L’Airone” a r.l. al

6.621,13, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre
ulteriori interessi e rivalutazione dall’agosto 2004 sino all’effettivo soddisfo,
nonché al pagamento delle spese.
La Carbone, premesso che era stata assunta dalla cooperativa nell’ambito
di un piano di inserimento professionale e di avere prestato attività lavorativa
di tipo subordinato alle dipendenze della società dal 3-11-1999 al 31-12-2000,
svolgendo, al pari di tutte le altri dipendenti, mansioni di assistenza domiciliare
agli anziani per complessive 24 ore di lavoro settimanale, aveva lamentato di
aver percepito la somma di lire 800.000 mensili anziché quella spettantele in
base alla contrattazione collettiva ed aveva chiesto, quindi, le relative
differenze retributive.
Il giudice Alito, rilevato che il rapporto di lavoro derivante dai piani di
inserimento professionale è di tipo formativo con causa mista, analogamente a
quanto previsto per il contratto di formazione e per l’apprendistato, e che
dall’istruttoria svolta era emerso che la ricorrente aveva svolto le prestazioni
lavorative al pari delle altre dipendenti della società, senza ricevere la
necessaria formazione, riteneva che il rapporto fosse stato in realtà simulato,
essendo connotato dai tratti tipici della subordinazione. Pertanto il giudice,
disposta una CTU, accoglieva la domanda della ricorrente, applicando per la

1

pagamento in favore di Maria Carbone della somma complessiva di euro

determinazione delle differenze retributive il ceni per i dipendenti del settore
assistenziale e socio-sanitario.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la

O

riforma con il rigetto della domanda della Carbone. Quest’ultima si costituiva e

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 28-5-2008, in
accoglimento dell’appello, rigettava la domanda della Carbone.
In sintesi la Corte territoriale, premesso che, a fronte di un rapporto
instaurato formalmente nell’ambito dei piani di formazione professionale, era
necessaria la prova, rigorosa e certa, che le parti avessero conferito alla
prestazione il carattere della subordinazione, rilevava che una siffatta
evenienza non era invero emersa dalla prova testimoniale e che la
qualificazione data dalle parti al rapporto in esame non poteva pertanto
ritenersi superata dalla prova testimoniale suddetta.
Per la cassazione di tale sentenza la Carbone ha proposto ricorso con un
unico motivo. La Cooperativa l’Airone a r.l. è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio
di motivazione, dopo aver riportato le risultanze della prova testimoniale ai fini
della autosufficienza del ricorso, in sostanza, lamenta che la Corte di merito ha
totalmente trascurato il fatto, emerso dalle dette risultanze, “che l’inizio
effettivo della prestazione era avvenuto nel 1999 e non nel 2000 (vedasi in
particolare, le dichiarazioni del teste di controparte, Caruso Stella, che dinanzi
al primo giudice riferisce sui fatti di sua conoscenza sino a tutto il 1999 e che
dinanzi la Corte conferma le precedenti dichiarazioni)”, così risultando
2

resisteva al gravame.

confermato l’assunto attoreo, circa l’inizio dell’attività ben prima della
decorrenza del P.I.P. (iniziato in data 15-3-2000 e cessato in data 15-3-2001).

3eug

In particolare, quindi, la ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata è
viziata da una omessa valutazione di una dichiarazione testimoniale “che fa

d’Appello”, essendo “di tutta evidenza come sussista il nesso eziologico
decisivo tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto”, considerato
anche che il primo giudice aveva rilevato che non era stata fornita alcuna prova
da parte della cooperativa sull’adempimento dell’obbligo di formazione della
lavoratrice ed aveva affermato che “alla luce degli esiti della attività istruttoria
svolta” doveva ritenersi che “l’inclusione nel piano di inserimento
professionale della odierna ricorrente abbia, in realtà, dissimulato l’esecuzione
di un rapporto di lavoro di tipo subordinato”, iniziato alcuni mesi prima.
La ricorrente lamenta poi ulteriori vizi di motivazione sull’orario di lavoro
svolto e sulla circostanza (anch’essa trascurata) che, poiché per la convenzione
tra il Comune di Casteldaccia e la Cooperativa L’Airone doveva applicarsi a
tutti gli addetti il ceni UNEBA, la Cooperativa non avrebbe potuto utilizzare
alcun lavoratore in formazione con P.I.P..
Osserva il Collegio che la prima censura è fondata sotto il profilo del vizio
di motivazione dedotto, e tanto basta per accogliere il ricorso, risultando
assorbite le ulteriori censure, comunque conseguenti o successive in ordine
logico rispetto all’eventuale accertamento della preesistenza di un rapporto di
lavoro subordinato anteriore all’inserimento nel P.I.P..
Al riguardo va senz’altro premesso che ai sensi dell’art. 15 comma 6 del
D.L. n. 299/1994, conv. con 1. n. 451/1994, l'”utilizzazione dei giovani nei
3

crollare il castello probatorio considerato in motivazione dalla Corte

progetti di cui al comma 1, lettera b) (progetti che prevedono periodi di
formazione e lo svolgimento di un’esperienza lavorativa per figure

1/‘

professionalmente qualificate), non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non

dell’esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa
area professionale”.
Per potersi escludere, quindi, l’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato, è essenziale la utilizzazione effettiva all’interno dei detti progetti,
nei limiti dei periodi di formazione e di esperienza lavorativa prestabiliti (cfr.
con riguardo ai lavori socialmente utili, fra le altre, Cass. 11-5-2009 n. 10759,
Cass. 5-7-2012 n. 11248).
Orbene nella specie la attrice tra l’altro aveva dedotto di aver prestato
attività lavorativa subordinata fin dal 3-11-1999, ben prima quindi
dell’inserimento nel P.I.P. (avvenuto il 15-3-2000, v. annotazione sul libretto di
lavoro).
Tale assunto è stato del tutto ignorato dalla Corte di merito che, al
riguardo, neppure ha preso in considerazione la testimonianza della Caruso,
avente senz’altro carattere di decisività sul punto (avendo la stessa
espressamente riferito su fatti di sua conoscenza sino a tutto il 1999).
L’omesso esame di tale risultanza ha inficiato la motivazione
dell’impugnata sentenza, atteso che la Corte territoriale ha escluso la
sussistenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato senza
considerare e senza verificare la dedotta preesistenza di un siffatto rapporto fin
dal novembre 1999.

preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine

Al riguardo questa Corte, proprio in un caso di preteso rapporto di lavoro
subordinato riferito ad un P.I.P., nel quale era stato dedotto che l’attività
lavorativa era iniziata anteriormente all’inserimento nel progetto, ha rigettato il
ricorso del lavoratore rilevando che in quel caso la Corte territoriale aveva

alla data di inizio del rapporto”, “passando in rassegna le deposizioni dei testi
ed attribuendo alle stesse valenze differenziate, tutte adeguatamente motivate”,
aggiungendo altresì, a conforto delle conclusioni, che nella specie lo scarto di
tempo tra la data indicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro
era “modestissimo”.
Orbene nel caso qui esaminato la Corte di merito ha, invece, omesso
qualsiasi motivazione in ordine alla dedotta preesistenza di un rapporto di
lavoro subordinato e alla risultanza indicata, il tutto, per di più, con riguardo ad
una data anteriore di ben cinque mesi rispetto all’inserimento nel P.I.P..
Tanto basta per accogliere il ricorso e per cassare l’impugnata sentenza,
con rinvio, per il riesame, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa
composizione, la quale statuirà anche sulle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Roma 14 novembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa

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“ritenuto che non fossero emersi sufficienti elementi di valutazione in ordine

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