Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2053 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2053 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 30/01/2014

Ricorso n. 3377.12
Udienza 6 novembre 2013

Pietro Curzio, este

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Ricorso n. 3377.12
Udienza 6 novembre 2013

quantificate “secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro
degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
di cui all’art. 172”.
10.Con riferimento alle maggiorazioni, la norma stabilisce che “possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso
ufficio” e detta poi i criteri con i quali il Ministro deve determinare “i
coefficienti di sede”.
11.1 criteri sono i seguenti: a) costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati
dalla Nazioni unite e dall’Unione europea con particolare riferimento al costo
degli alloggi e dei servizi; b) oneri connessi con la vita all’estero, determinati
in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti
dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti
ispettivi; c) corso dei cambi.
12.Questa la disciplina dell’indennità per il personale dei servizi consolari. L’art.
27 del medesimo provvedimento legislativo disciplina invece il trattamento del
personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero. In luogo della
indennità di servizio, per questo personale è previsto un “assegno di sede”.
13. Anche con riferimento a tale assegno il legislatore precisa che non ha natura
retributiva e specifica che esso è finalizzato a “sopperire agli oneri derivanti
dal servizio all’estero”.
14.Di seguito la norma elenca gli elementi costitutivi dell’assegno, che sono,
anche in questo caso, un assegno “base” e le “maggiorazioni” relative alle
singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
commissione di cui all’art. 172.
15.1 coefficienti devono essere fissati sulla base del costo della vita, nonché del
corso dei cambi. Le variazioni del costo della vita dovranno essere rilavate
“dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell’ONU, del Fondo monetario
internazionale e dell’Unione europea, nonché dalle relazioni dei capi di
rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio
consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici estero, come
pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto tra l’altro, del costo degli
alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi”.
16.La norma aggiunge poi che “agli assegni di sede si applicano le stesse
maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di
ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede”.
17.Dalla comparazione delle due norme, emanate con il medesimo
provvedimento legislativo e quindi concepite unitariamente, si evince che
struttura e funzione delle due indennità sono simili, ma non identiche e quindi

Ricorso n. 3377.12
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Pietro Curzio, estens
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il giudice non può omologare i trattamenti che il legislatore ha tenuto distinti,
imponendo, con la disapplicazione dei decreti ministeriali, ai Ministri
competenti a determinare i coefficienti, un’identità di regole che la legge non
prevede.
18.Infatti, al di là di alcuni tratti simili, la normativa diversifica le due voci sotto
molteplici profili e per evidenti ragioni.
19.In primo luogo, per il fatto stesso che siano destinate a dipendenti di Ministeri
diversi che svolgono attività lavorative di contenuto diverso. In secondo luogo,
perché le due voci vengono denominate dal legislatore in modo diverso
(indennità di servizio ed assegno di sede). In terzo luogo, perché pur indicando
una funzione comune (compensare gli oneri derivanti dal servizio all’estero),
solo per l’indennità di servizio del personale del Ministero degli esteri il
legislatore aggiunge che deve essere quantificata tenendo conto della
“peculiarità” della prestazione lavorativa all’estero “in relazione alle specifiche
esigenze del servizio diplomatico consolare”.
20.In questo contesto, unitario, ma articolato in modo differenziato, si colloca la
diversità dei criteri per la fissazione dei coefficienti. A parte la parziale
diversità delle fonti statistiche di riferimento, sono diversi gli oneri della vita
all’estero che il legislatore impone al Ministro di considerare in quanto, in
coerenza con la peculiarità funzionale prima evidenziata, solo per il personale
del servizio consolare del Ministero degli esteri si deve tener conto del tenore
di vita e del decoro (non in generale ma) specificamente connessi agli
“obblighi derivanti dalle funzioni esercitate”.
21.Quando invece il legislatore ha voluto rendere del tutto identici alcuni profili
del trattamento delle due categorie di dipendenti non ha mancato di farlo
espressamente: si è già visto che l’art. 27, con riferimento alle maggiorazioni
per situazioni di rischio o di disagio, opera una piena assimilazione
dell’assegno di sede del personale scolastico al trattamento del personale di
ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
22.Deve, pertanto, concludersi che le due indennità ed i criteri dettati per la
fissazione dei relativi coefficienti, nella logica del legislatore, pur rispondendo
ad una funzione nel complesso unitaria, presentano differenze che consentono
ai Ministri competenti di effettuare differenziazioni in sede di fissazione dei
coefficienti. Né l’introduzione di queste differenze era preclusa al legislatore
delegato dalla delega contenuta nell’art. 1, commi 138-142, della 1. 23
dicembre 1996, n. 662, che è concepita in modo tale da consentire articolazioni
della disciplina.
23.Pertanto il ricorso per cassazione deve essere rigettato, essendo pienamente
condivisibile l’interpretazione della normativa effettuata dalla sentenza
impugnata.

24.Le divergenze giurisprudenziali di cui si è dato conto, impongono, in questo
primo intervento nomofilattico, di compensare le spese del giudizio di
legittimità.
PQM

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2013.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

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