Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12247 del 06/06/2011
Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12247
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di
Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
per la cassazione dei decreto della Corte d’appello di Firenze
depositato il 21 maggio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile la sua domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio a far tempo dal 13.6.2000 e ancora pendente alla data di presentazione della domanda (2009).
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso con cui viene proposta una censura in diritto è inammissibile in quanto non corredato dal quesito prescritto dall’art. 366-bis c.p.c., ancora applicabile ratione temporis alla luce della disciplina transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011