Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 347 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 13/01/2020), n.347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7621-2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

RIORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUDOVICA

POLTRONIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO RIVIEZZO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A R.L., ELLE NOVE

SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 41/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.A. convenne in giudizio la Elle Nova società cooperativa a r.l. e la Società Cattolica di assicurazione cooperativa a r.l., davanti al Tribunale di Sassari, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta, avvenuta nel cortile del condominio dove ella risiedeva, a causa della presenza di un dissuasore di parcheggi non visibile nè segnalato.

Si costituirono in giudizio entrambe le società convenute, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi, il Tribunale accolse la domanda nei confronti della sola società Elle Nova, che condannò al pagamento della somma di Euro 53.074,95 con il carico delle spese di giudizio, mentre dichiarò il difetto di legittimazione passiva della società assicuratrice, convenuta in giudizio in difetto di azione diretta del danneggiato.

2. La pronuncia è stata appellata dalla società Elle Nova e, ad adiuvandum, dalla società assicuratrice e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 31 gennaio 2018, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte dalla O. nei confronti delle due società ed ha condannato l’appellata alla restituzione delle somme a lei versate in esecuzione della prima sentenza ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Sassari ricorre O.A. con atto affidato a due motivi.

La Elle Nova società cooperativa a r.l. e la Società Cattolica di assicurazione cooperativa a r.l. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 2051 c.c., degli artt. 356 e 92c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost. unitamente all’art. 6 CEDU.

Sostiene la ricorrente che l’ostacolo che aveva causato l’incidente era da ritenere di per sè insidioso in quanto sito in terra e non visibile, anche in considerazione della sua collocazione in una parte del cortile quasi sempre in ombra. Oltre a ciò, la ricorrente ricorda che l’art. 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva del custode, mentre la sentenza impugnata avrebbe finito col trasformare detta previsione in un’ipotesi di responsabilità per colpa.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 2051,2728,2729 e 2697 c.c..

Lamenta la ricorrente che la sentenza avrebbe violato il principio dispositivo in tema di prova, traendo indebite conclusioni dalle deposizioni dei testimoni, tanto più che non doveva essere la danneggiata a dimostrare la pericolosità dell’ostacolo, ma semmai la controparte era tenuta a dimostrarne l’innocuità.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono entrambi privi di fondamento.

Le censure insistono, con varietà di accenti e formulazioni, sulla violazione delle regole in materia di custodia, sull’errata ricostruzione dei fatti e sull’applicazione di presunte novità nella giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 2051 c.c., per cui la sentenza avrebbe trasformato una forma di responsabilità oggettiva in responsabilità colposa.

3.1. Occorre innanzitutto rilevare che la Corte d’appello, con un accertamento in fatto congruamente motivato e non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha affermato che il dissuasore di parcheggio causa dell’incidente non era un oggetto dotato di intrinseca pericolosità, che era visibile anche se non segnalato, che il sinistro si era verificato in orario di piena visibilità (le ore 19 di una giornata del mese di agosto) e che il luogo era ben noto alla O., che risiedeva da molti anni in quello stabile condominiale. Dall’insieme di questi elementi la Corte sarda ha tratto la conclusione per cui la caduta avrebbe potuto essere evitata ove la danneggiata avesse prestato “un’ordinaria cautela e diligenza nel transitare nei luoghi a lei non estranei”; con la conseguenza che il comportamento colposo della O. è stato considerato “unica causa efficiente nella determinazione dell’evento e del danno”.

3.2. A fronte di simile ricostruzione, i motivi di ricorso contestano in modo generico la presunta errata applicazione delle regole sulla responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c., ma tali censure sono prive di fondamento.

Giova ricordare, al riguardo, che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi i quali, benchè formulati in pronunce successive alla data di deposito della sentenza qui impugnata, erano già tutti presenti nei numerosi precedenti di questa Corte sull’argomento, per cui non è corretto sostenere che la Corte di merito abbia fatto applicazione di novità giurisprudenziali (è da escludere, quindi, che vi sia overruling in tale materia). Nè, d’altra parte, i rilievi critici contenuti nella memoria della ricorrente, che pure richiamano la citata ordinanza n. 2480 del 2018, adducono elementi significativi tali da determinare un mutamento della decisione rispetto alla proposta formulata dal Consigliere relatore.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle società intimate.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA