Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12089 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12089
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10316/2009 proposto da:
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato MEREU Giacomo, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BATTAGLIOLA MASSIMILIANO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO CENTRO TESSILE MILANO (OMISSIS), in persona del
Presidente del Comitato Direttivo nonchè legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. FA DI BRUNO 79, presso lo
studio dell’avvocato GARGIULO Marcello, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CLEMENTE LUCIO, SALERNO CATALDO GIUSEPPE,
CLEMENTE MARIA FRANCESCA, giusta mandato a litem in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
CERNUSCO VERDE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 15/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di MILANO del 15/12/08, depositata il 12/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito l’Avvocato Paolo Mereu (delega avvocato Giacomo Mereu),
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Gargiulo Marcello, difensore del controricorrente
che si riporta agli scritti; è presente l’Avvocato Generale in
persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che aderisce alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il Comune di Cernusco sul Naviglio propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato da memoria, nei confronti del Consorzio Centro Tessile Milano e della Cernusco Verde s.r.l. (il primo resistente con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione della tariffa per la gestione del ciclo rifiuti per il 2006, la C.T.R. Lombardia, in accoglimento dell’appello, dichiarava illegittima la pretesa impositiva dell’amministrazione comunale.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, chiedendo a questa Corte di dire che “l’obbligazione tributaria, ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti, non deriva dalla produzione o dal conferimento degli stessi al servizio comunale, ma dalla mera detenzione di superfici astrattamente produttive di rifiuti urbani, e che il tributo corrisposto ai comuni, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani c.d. interni, ha natura di tassa ed è dovuto alla sola ed unica condizione che il comune abbia istituito un apposito servizio e che l’utente abbia la possibilità di usufruirne, a nulla rilevando tuttavia l’accertamento dell’effettivo uso del servizio stesso da parte del contribuente”) risulta, prescindendo da ogni altra possibile considerazione nel merito della censura proposta, innanzitutto inammissibile per inadeguatezza del relativo quesito di diritto a svolgere la funzione che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, gli è propria, ossia quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, essendo nella specie il quesito assolutamente astratto e generico, perchè avulso dalla fattispecie concreta ed inidoneo a far comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata ed i relativi errori, nonchè privo di tutte le precisazioni (ad esempio, relative al periodo di tempo cui la fattispecie si riferisce, alla presenza ed al contenuto di eventuali delibere comunali, alla natura dei rifiuti) necessarie a consentire alla Corte una risposta utile alla definizione della controversia (v. tra numerose altre S.U. n. 26020 del 2008 -secondo la quale il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie, nonchè Cass. numeri 7197 e 8463 del 2009).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011