Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 168 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 09/01/2020), n.168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6847-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARISA

CARAVETTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLI 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1535/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 6 luglio – 26 agosto 2017 numero 1535 la Corte d’Appello di Catanzaro riformava la sentenza del Tribunale di Castrovillari e, per l’effetto, respingeva il ricorso proposto da A.A. avverso il provvedimento dell’INPS di cancellazione dagli elenchi deì braccianti agricoli dell’anno 2007;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’assicurato non aveva fornito la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa, il cui onere cadeva a suo carico.

Dal verbale ispettivo emergevano le seguenti circostanze: il legale rappresentante della società cooperativa AGRICOLA 2007, che aveva dichiarato il rapporto di lavoro, riferiva di non avere avuto alcun contatto con i proprietari dei fondi ma con i commercianti che, acquistato il prodotto, indicavano il luogo di raccolta; non era stata rinvenuta documentazione aziendale, che, a dire del legale rappresentante, sarebbe stata cestinata dai genitori, senza che fosse mai stata presentata denuncia di smarrimento; i codici fiscali dei committenti si riferivano a soggetti che non svolgevano attività commerciale; gli operai, in numero di 342, sarebbero stati pagati in contanti; i contratti presenti nel fascicolo d’ufficio della ditta si riferivano esclusivamente alla raccolta di agrumi.

A fronte di queste emergenze, che sminuivano la valenza probatoria dei documenti di parte datoriale, per entrambi i testi escussi andava valutato l’interesse personale, in quanto titolari di una posizione assimilabile a quella dell’assicurato (i loro nomi si rinvenivano negli elenchi dei braccianti coinvolti allegati al verbale ispettivo). Tale circostanza era stata dedotta dall’INPS, non contestata ed ammessa da entrambi i testi.

Sul piano della attendibilità intrinseca, le loro dichiarazioni erano generiche ed inattendibili- in quanto sì riferivano a raccolta di prodotti diversi dagli agrumi- nonchè discordanti rispetto alle allegazioni attoree quanto alla ubicazione dei fondi ed alla persona dell’autista del furgone aziendale. Non sussistevano elementi di riscontro estrinseci alle loro deposizioni.

La istanza della parte appellata, che si riportava alle richieste istruttorie del primo grado, era inammissibile sia perchè generica sia perchè essa nel primo grado aveva rinunciato ad escutere ulteriori testi, chiedendo che la causa fosse decisa. Neppure ricorrevano i presupposti per la ammissione di nuovi testi d’ufficio;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso A.A., articolato in due motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale– ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

-con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 116 c.p.c..

Con il motivo la parte ha impugnato la sentenza assumendo: di avere assolto al proprio onere probatorio attraverso la documentazione prodotta e la escussione testimoniale (testi C.T. e P.P.); che non vi era discordanza tra le deposizioni dei testi e le allegazioni del ricorso; che i testi avevano riferito in modo circostanziato sulla attività lavorativa svolta. Il fatto che essi avessero ammesso di avere un analogo giudizio in corso con l’INPS non ne determinava l’incapacità a testimoniare.

Le valutazioni del giudice dell’appello si fondavano esclusivamente sul verbale ispettivo mentre la inesistenza del rapporto di lavoro agricolo era stata dedotta in mancanza di documenti fiscali e di accertamenti diretti (gli ispettori non si erano mai recati sui terreni per verificare lo svolgimento della prestazione lavorativa);

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione ed errata applicazione degli artt. 246 e 421 c.p.c..

Con il motivo si deduce che i testi escussi non erano portatori di un’incapacità a testimoniare; si assume che il loro nominativo non compariva negli elenchi dei lavoratori ai quali erano state disconosciute le giornate di lavoro agricolo, allegati al verbale di accertamento.

Si denunzia la violazione delle norme del giusto processo, per non avere il giudice dell’appello ammesso ulteriori testi in virtù dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c., fondando la prova su verbali ispettivi privi dei relativi allegati. I testi avevano puntualmente confermato lo svolgimento del lavoro bracciantile e, comunque, la loro attendibilità doveva essere valutata anche in ragione del tempo trascorso rispetto ai fatti riferiti;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

I due motivi, diversamente qualificati (rispettivamente, in termini di vizio della motivazione il primo e di violazione di norme del processo il secondo) sono sostanzialmente sovrapponibili, in quanto entrambe le censure vertono sull’apprezzamento degli elementi di prova da parte del giudice del merito, dolendosi la parte ricorrente del giudizio di mancato raggiungimento della prova dello svolgimento del lavoro agricolo stagionale.

Trattasi di accertamento di fatto, censurabile in questa sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione ovvero con la allegazione di un fatto storico- decisivo ed oggetto di discussione tra le parti- non esaminato dalla sentenza impugnata. Il ricorso non specifica alcun fatto storico non esaminato ma piuttosto si duole della valutazione di genericità e di inattendibilità delle dichiarazioni dei testi, posta a base della decisione, a fronte dei dubbi sulla genuinità del rapporto di lavoro emersi dal verbale ispettivo. In tal modo devolve a questa Corte un non-consentito riesame del merito.

La deduzione della violazione dell’art. 421 c.p.c. non è specifica, in quanto, a fronte della valutazione, compiuta dal giudice dell’appello, della insussistenza dei presupposti per la ammissione di nuovi testi d’ufficio, la parte ricorrente neppure allega quale elemento di incertezza emerso dall’attività istruttoria, meritevole di approfondimento, fosse stato sottoposto alla valutazione del Collegio ai fini dell’esercizio dei suoi poteri officiosi;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che- trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013- sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 600 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 gennaio 2020

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