Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 252 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 09/01/2020), n.252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13131/2017 proposto da:

GENERALI ITALIA S.P.A., (già INA ASSITALIA S.P.A.), C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BONAVENTURA MINUTOLO;

– ricorrente principale –

contro

G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2

(Studio AIELLO PASTORE AMERICO), presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA BUCCELLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA

ANTONIO MANNO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

GENERALI ITALIA S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2212/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/11/2016, R.G.N. 1945/2014;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 2212/2016, pubblicata il 21 novembre 2016, la Corte di appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame di G.A.M., ha condannato la soc. Generali Italia S.p.A., già INA Assitalia S.p.A., a corrispondere alla stessa la rivalutazione monetaria (dal 27/7/1983) e gli interessi legali (dal 30/9/2012) sull’importo dovuto in forza della polizza collettiva stipulata per i propri dipendenti dal Centro Addestramento Professionale Lavoratori della Regione Puglia ai sensi del R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Generali Italia S.p.A., con due motivi, assistiti da memoria;

– che la G. ha resistito con controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, anch’esso assistito da memoria, a cui la società ha resistito a sua volta con controricorso;

– che il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte;

– che con atto successivo, redatto in duplice originale, la società e la lavoratrice hanno dichiarato di rinunciare rispettivamente al ricorso principale e al ricorso incidentale;

rilevato:

che l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dalle parti e dai loro difensori e che, inoltre, le dichiarazioni di rinuncia ai rispettivi ricorsi sono contestuali;

– che, pertanto, sussistono le condizioni perchè possa essere dichiarata l’estinzione del processo (art. 390 c.p.c.);

– che, stante l’adesione della ricorrente principale e di quella incidentale alla dichiarazione di rinuncia al ricorso della rispettiva controparte, non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.);

ritenuto:

conclusivamente che deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese;

– che non ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), posto che la pronuncia di estinzione del processo non è compresa nei casi di applicabilità della norma.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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