Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11758 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11758
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13273-2007 proposto da:
D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO
DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,
presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, PUGLISI LUCIA,
che lo rappresentano e difendono, giusta procura notarile in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7284/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/12/2006 R.G.N. 351/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d’appello di Roma, D.M.G. impugnava la sentenza del 11/1/2002, con la quale il Tribunale della stessa città aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’INAIL, diretta all’accertamento del proprio diritto alla rendita conseguente alla malattia contratta a causa dell’attività di lavoro svolta.
L’appellante deduceva, a sostegno del gravame, l’errata valutazione delle risultanze medico-legali, concludendo per la riforma della impugnata sentenza. L’INAIL non si costituiva.
Con sentenza del 24 ottobre-I9 dicembre 2006, l’adita Corte d’appello di Roma, disposte due diverse consulenze tecniche, rigettava l’impugnazione, sulla base delle risultanze delle stesse, non essendo emerso il collegamento causale dell’ipoacusia accertata con l’ambiente di lavoro.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il D.M. con tre motivi.
Resiste l’INAIL con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso D.M.G. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) connessa a violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (onere probatorio) e artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. (prova presunta).
Il D.M., inoltre, deduce che la Corte Territoriale avrebbe errato nel ritenere la patologia de qua non tabellata e che, in ogni caso, avrebbe omesso di applicare alla fattispecie il principio di concausalità di cui agli artt. 40 e 41 c.p.. Il ricorso è inammissibile per omessa formulazione dei quesiti di diritto. Invero, l’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, con decorrenza dal 2 marzo 2006, prescrive che, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo ogni motivo di ricorso debba concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto (tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte), mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Nel caso in oggetto, manca del tutto la formulazione dei richiesti quesiti di diritto sia laddove è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge sia laddove, benchè sia stato dedotto un vizio di motivazione, tale vizio è stato pur sempre collegato ad una violazione legislativa.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011