Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11869 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11869
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14527/2010 proposto da:
R.A., R.C., RO.CO.,
R.G., RO.AN. ((OMISSIS))
r.a., R.M. in qualità di eredi di
C.T., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO
ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avvocato MAGARAGGIA Giuseppe,
giusta mandati a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura in calce al
ricorso notificato;
– resistente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), COMUNE DI
BRINDISI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 961/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
4.5.09, depositata il 20/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il resistente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado con cui l’Inps era stato condannato a pagare agli eredi di C.T. la indennità di accompagnamento dal primo gennaio 2002 e quindi da epoca successiva alla domanda amministrativa del 16 agosto 2000; la Corte adita dichiarava di condividere pienamente la consulenza esperita in primo grado, avverso la quale erano state mosse contestazioni solo generiche, su elementi già valutati dal consulente, il quale l’aveva fissata tenendo conto della demenza senile di grave entità;
Avverso tale sentenza gli eredi della signora C. propongono ricorso;
l’Inps ha depositato procura mentre il Ministero dell’ Economia è rimasto intimato;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè il ricorso con cui si lamenta che non sia stato valutato il certificato medico del 2000 rilasciato dalla ASL di Summa, il quale già avrebbe accertato l’esistenza delle demenza senile, è manifestamente infondato. Non è infatti ascrivibile al CTU la mancata valutazione di detto referto, giacchè nello stesso ricorso si da atto che questo fu preso in considerazione a pag. 3 della consulenza. Se dunque il perito ha preso atto del documento e pur tuttavia ha ritenuto di fissare la insorgenza dello stato invalidante prescritto dalla legge solo in data successiva, ciò rientra nella sua discrezionalità tecnica, nei cui confronti viene sostanzialmente espresso un mero dissenso diagnostico;
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese del Ministero rimasto intimato e nulla per le spese dell’Inps ex art. 152 disp. att. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011