Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34636 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/12/2019), n.34636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL di BOLOGNA, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Grazioli n. 5

presso lo studio dell’Avv. Rosaria Russo Valentini e rappresentata e

difesa per procura speciale in atti dall’Avv. Arianna Cecutta;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1170/19/2014 della Commissione

tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 10 giugno

2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Azienda USL di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate a istanza di rimborso della quota IRPEG relativa all’anno di imposta 2004, versata integralmente senza la riduzione del 50% prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, per gli enti ospedalieri e di assistenza e beneficienza, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la sentenza della C.T.P. che aveva accolto il ricorso dell’Azienda;

in particolare, il Giudice di appello riteneva che, a seguito della soppressione degli Enti ospedalieri ad opera della riforma sanitaria, le Aziende Sanitarie non fossero altro che una diversa organizzazione, ma con il medesimo fine istituzionale, con conseguente riconoscimento, anche in loro favore, dei benefici di cui al D.P.R. n. 60 del 1973, art. 6;

avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso l’Azienda USL di Bologna.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

1.1. La censura è manifestamente fondata alla luce dell’orientamento pacifico di questa Corte (Cass. nn. 20249 del 2013 e 1687 del 29/01/2016) la quale ha statuito che “l’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG sancita, per gli “enti ospedalieri”, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a), espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle Aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del D.Lgs. n. 502 del 1992, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perchè assegnatarie, oltre che dell’assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perchè costituiti in “aziende ospedaliere” oppure quali “presidi ospedalieri” nell’ambito delle predette a.s.l.”;

2. ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dall’Azienda USL di Bologna;

3 il recente, rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;

compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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