Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34337 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16940-2015 proposto da:

NUOVA EDILIZIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA LIBERANTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1587/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.La soc. Nuova Edilizia srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania l’atto di rettifica e liquidazione, notificato in data 25/3/2008, con il quale, in relazione all’atto di compravendita del 3/5/2006 di un fabbricato, Traversa di Via Magalotti, veniva attribuito dall’Ufficio al cespite il maggior valore di Euro 494.000 rispetto al valore dichiarato nell’atto di compravendita di Euro 300.000 con conseguente applicazione della maggiore imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale e delle sanzioni per un importo complessivo di Euro 23.880.

2. La CTP accoglieva il ricorso

3 La sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione finanziaria e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo fondata la rettifica basata sui dati forniti dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, mediante raffronto con i prezzi di vendita di altri immobili della stessa zona aventi caratteristiche analoghe.

3. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso proposto dalla contribuente.

1.1 La sentenza della CTR risulta essere stata depositata in data 8.5.2014.

1.2 In mancanza di notifica, deve applicarsi il termine lungo annuale, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17 in quanto il giudizio è stato instaurato prima della data del 4/7/2009 e, pertanto, tenuto conto della sospensione feriale, il termine di scadenza del ricorso per cassazione veniva a spirare il 23.6.2015.

Dagli atti di causa il ricorso per Cassazione risulta consegnato per la spedizione in data 22.6.2015 e, quindi, nei termini.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 51 e 53, degli artt. 324 e 327 c.p.c. richiamati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si sostiene che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello in quanto non era stata fornita la prova della tempestiva notifica dell’atto di appello. In particolare l’amministrazione appellante, costituendosi in giudizio, aveva prodotto l’atto di appello con la fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata ma non aveva versato in atti la prova della spedizione del plico rendendo impossibile la verifica della tempestività dell’appello.

3 I motivo è fondato.

3.1 Questa Corte, anche a Sezioni unite (cfr. Cass. S.U. n. 13452/2017 e 2286/2018), ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione); 2) non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datato, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di “spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

3.2 Nel caso di specie, essendo stata depositata la sentenza della CTP in data 3 maggio 2010, il termine annuale previsto per la proposizione dell’appello dall’art. 327 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, tenuto conto della sospensione del termine feriale, scadeva sabato 18.6.2011 e quindi andava prorogato al lunedì 20.06.2011 in applicazione dell’art. 155 c.p.c., comma 5 aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett f).

3.3 Risulta pacifico, ed in ogni caso documentalmente accertato, che l’Ufficio appellante non provvide a depositare, all’atto della sua costituzione nel giudizio di appello, la ricevuta di spedizione a mezzo raccomandata postale dell’atto di impugnazione, ma soltanto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale contenente l’atto di appello e la distinta di spedizione del piego, seppur senza timbro di accettazione dell’ufficio postale, che non consentono di individuare con esattezza la data di spedizione dell’atto.

3.4 Dall’esame dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale risulta mancante l’attestazione certa della data di spedizione della stessa mentre la notifica dell’appello risulta essersi perfezionata in data 22.6.2011, ovvero due giorni dopo la scadenza del termine lungo, ex art. 327 c.p.c., per impugnare la sentenza di primo grado.

3.5 Ne consegue che nel caso in esame non ha esito positivo la c.d. “prova di resistenza” evocata da questa Corte nelle sopra citate pronunce in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).

4 In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza impugnata; la causa può essere decisa non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello.

5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle delle fasi di merito vanno compensate tenuto conto del consolidamento in corso di giudizio dell’orientamento della Cassazione.

PQM

La Corte;

– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

– Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.900 oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.

Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

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