Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34339 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 9568 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Sire s.r.l. con socio unico, incorporante Hollywood Party s.r.l., in

liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,

dagli Avv.ti Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe

Pizzonia, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n.

57, presso lo studio del primo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, n. 24/28/2012, depositata in data 20 febbraio

2012;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di Hollywood Party s.r.l. un atto di contestazione con il quale aveva proceduto al parziale recupero dell’Iva chiesta a rimborso nell’anno 2003 e irrogato la relativa sanzione; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

il giudice del gravame ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: con l’atto impositivo l’Agenzia delle entrate non aveva contestato il credito Iva maturato nelle annualità 2001, 2002 e 2003, ma aveva disconosciuto alcune operazioni portate a credito, in particolare le operazioni di cui alle fatture passive emesse dalla società Spolentini costruzioni s.r.l. e che erano state stornate per errata fatturazione, sicchè il credito Iva ad esse relativo non poteva concorrere ai fini della determinazione del credito Iva da chiedere a rimborso, atteso che il conseguente importo Iva versato all’erario non comportava il diritto del cessionario alla detrazione; per quanto concerneva la fattura emessa dall’Enel, la stessa, essendo relativa a consumi di energia elettrica, non era relativa ad acquisti di beni ammortizzabili, quindi la suddetta operazione non concorreva alla determinazione del credito Iva da chiedere in rimborso;

avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso la società affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Rita Sanlorenzo ha deposito le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via preliminare ed assorbente va dato atto che in data 4 novembre 2019 Sire s.r.l., con socio unico, quale incorporante di Hollywood Party s.r.l., in liquidazione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e del pagamento di quanto dovuto;

ritenuto che:

non sussistono circostanze ostative alla declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

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