Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34339 del 23/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 9568 del ruolo generale dell’anno 2013
proposto da:
Sire s.r.l. con socio unico, incorporante Hollywood Party s.r.l., in
liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dagli Avv.ti Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe
Pizzonia, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n.
57, presso lo studio del primo difensore;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è
domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, n. 24/28/2012, depositata in data 20 febbraio
2012;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 novembre
2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.
Fatto
RILEVATO
che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di Hollywood Party s.r.l. un atto di contestazione con il quale aveva proceduto al parziale recupero dell’Iva chiesta a rimborso nell’anno 2003 e irrogato la relativa sanzione; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;
il giudice del gravame ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: con l’atto impositivo l’Agenzia delle entrate non aveva contestato il credito Iva maturato nelle annualità 2001, 2002 e 2003, ma aveva disconosciuto alcune operazioni portate a credito, in particolare le operazioni di cui alle fatture passive emesse dalla società Spolentini costruzioni s.r.l. e che erano state stornate per errata fatturazione, sicchè il credito Iva ad esse relativo non poteva concorrere ai fini della determinazione del credito Iva da chiedere a rimborso, atteso che il conseguente importo Iva versato all’erario non comportava il diritto del cessionario alla detrazione; per quanto concerneva la fattura emessa dall’Enel, la stessa, essendo relativa a consumi di energia elettrica, non era relativa ad acquisti di beni ammortizzabili, quindi la suddetta operazione non concorreva alla determinazione del credito Iva da chiedere in rimborso;
avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso la società affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Rita Sanlorenzo ha deposito le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
in via preliminare ed assorbente va dato atto che in data 4 novembre 2019 Sire s.r.l., con socio unico, quale incorporante di Hollywood Party s.r.l., in liquidazione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e del pagamento di quanto dovuto;
ritenuto che:
non sussistono circostanze ostative alla declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019