Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34253 del 21/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 21/12/2019), n.34253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13735/16 proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A., Agente della Riscossione, in persona del suo

Responsabile pro-tempore della Direzione Regionale Puglia, con sede

in Roma al Viale di Tor Marancia n. 4, rappresentata e difesa

dall’Avv. Sergio Carabellese ed elettivamente domiciliata in Roma

alla Via Ombrane n. 14 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Caputi

(studio legale La Scala), in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

Contro

L.M., rappresentata e difesa in forza di procura sociale

rilasciata in calce al controricorso dall’Avv. Fabio Fistetto

unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Massimo Moretto e Vittorio

P. Canepa, elettivamente domiciliata in Bari, Corso Vittorio

Emenuele II, 179 presso lo studio dell’Avv. Fabio Fistetto.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2757/07/2015, della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata il 18 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2019 dal Consigliere Grasso Gianluca.

Fatto

RITENUTO

che:

– L.M. ha impugnato nei confronti della Equitalia Sud S.p.A. la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria su un bene immobile di sua proprietà, a fronte del mancato pagamento del debito di Euro 272.051,56 risultante dalla cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 18 luglio 2006;

– la Commissione tributaria provinciale di Bari ha accolto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello;

– Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;

– L.M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 45 e 77. Parte ricorrente chiede di annullarsi la sentenza della Commissione tributaria Regionale, censurandola, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nel punto in cui, con motivazione contraddittoria, ha dedotto la responsabilità di Equitalia Sud S.p.A. in ordine all’illegittimità dell’atto impugnato, pur rilevando documentalmente che solo in sede giudiziale di impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il medesimo agente della riscossione aveva appreso della sospensione del ruolo in favore della contribuente. Facendo malgoverno delle relative norme di diritto, la Commissione tributaria regionale aveva attribuito a Equitalia la facoltà di autonoma sospensione della riscossione. Si precisa, al riguardo, che secondo l’interpretazione consolidata della Corte di cassazione l’agente della riscossione riveste la qualifica di adiectus solutionis causa, cioè di soggetto legittimato a ricevere il pagamento al posto del creditore e quindi meramente incaricato della riscossione del credito. Essendo la formazione del ruolo rimessa esclusivamente all’ente creditore mentre ad Equitalia spetta unicamente l’attività di riscossione, essendole preclusa ogni attività afferente il merito creditizio, salvo incorrere in ipotesi di revoca o decadenza del mandato, alcun addebito potrebbe legittimamente addebitarsi ad Equitalia, riversando sulla medesima le spese di lite di un contenzioso generato dall’omessa comunicazione dell’Agenzia delle dogane della sospensione del ruolo disposto in virtù della pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Livorno;

– il motivo è infondato;

– come emerge dalla pronuncia impugnata, e le circostanze non risultano contestate, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in ordine di tempo, è l’ultimo atto posto in essere il 30 ottobre 2012 dall’Equitalia Sud S.p.a. dopo che la stessa aveva notificato alla contribuente, in data 18 luglio 2006, la sottostante cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento di dazi doganali notificati alla stessa nel gennaio 2006, sospesi dalla Commissione tributaria provinciale di Livorno con ordinanza del 16 giugno 2006 e annullati con sentenza del 13 ottobre 2006, che non risulta impugnata. In conseguenza della decisione della Commissione tributaria provinciale di Livorno, l’Agenzia delle dogane ha informato la contribuente della sospensione del ruolo per le vie brevi il 31 agosto 2006 e, ufficialmente, con comunicazione del 15 settembre 2006. In virtù della sospensione del ruolo, dunque, il credito tributario mancava della sua esigibilità, per cui non si sarebbe potuto procedere nell’azione esecutiva;

– pur non avendo l’Agenzia delle dogane ufficialmente informato la Equitalia Sud S.p.a. della sospensione dell’iscrizione a ruolo, quest’ultima è venuta a conoscenza della circostanza sulla base di quanto documentato dalla contribuente nell’ambito della fase di merito del contenzioso, per cui sarebbe stato onere dell’agente della riscossione, in quanto destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio l’Agenzia delle dogane se non avesse voluto rispondere delle conseguenze della lite (Cass. 7 maggio 2014, n. 9762), lì dove Equitalia Sud S.p.a. non vi ha provveduto, insistendo al contrario nell’azione esecutiva, nonostante agli atti risultasse la sospensione del ruolo;

– nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire (Cass. 3 aprile 2019, n. 9250);

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

– sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2019

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