Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33967 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Enestino Lu – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filipp – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero 16842 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
General Electric International Operations Company Inc., in persona
del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, n. 163/43/2013, depositata in data 19
dicembre 2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1
ottobre 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera
Maria Giulia.
Fatto
RILEVATO
Che:
– con sentenza n. 163/43/2013, depositata in data 19 dicembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da General Electric International Operations Company Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 124/24/2012 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il silenzio-rifiuto che si era formato sull’istanza di rimborso proposta da quest’ultima, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 4, avente ad oggetto il costo delle fideiussioni sostenuto a
garanzia del rimborso dei crediti Iva scaturenti dalle dichiarazioni annuali presentate per gli anni 2000-2007;
-il giudice di appello, in punto di diritto, ha osservato che: 1) il rimborso del costo delle fideiussioni era dovuto in quanto, in ossequio alla L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 4, della, era stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta, essendo stato il credito Iva, nella specie, rimborsato; 2) era infondata l’eccezione di inammissibilità della richiesta di rimborso del costo delle fideiussioni per scadenza del termine di decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, non avendo l’Agenzia fatto menzione della data in cui sarebbe stato effettuato il rimborso delle eccedenze Iva e di quella in cui si sarebbe verificata la asserita decadenza;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata la società contribuente;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– dall’esame degli atti di causa di cui al fascicolo di ufficio, risulta essere stato parte in giudizio, sia in primo grado che in appello, anche C.A., in proprio- quale responsabile in solido con la mandante società General Electric International Operations Company Inc.- nei confronti del quale l’Agenzia delle entrate non ha notificato il ricorso per cassazione;
– in ossequio all’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’art. 331 c.p.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado” (ex multis, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 4597 del 28/02/2018; Sez. 5, Sentenza n. 14253 del 13/07/2016), va, dunque, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del rappresentante C.A.I., in proprio.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del rappresentante C.A.I., in proprio;
Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019