Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33922 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24445-2C15 proposto da:
LINEA ENERGIA SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e Legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO CIAPPARONI,
che lo rappresenta e difende unicamente all’avvocato ELISA BONZANI
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ESINE;
– intimato –
Nonchè da:
COMUNE DI ESINE persona del Presidente del C.d.A. e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS,
rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO MARCHESI giusta delega a
margine;
– controricorrente incidentale –
contro
LINEA ENERGIA SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e legale
rappresentanze pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO CIAPPARONI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA BONZANI
giusta delega a margine;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1124/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
BRESCIA, depositata il 23/03/2015;
udita la relazione cella causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ne concluso per l’estinzione del giudizio;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIAPPARONI che ha chiesto
l’estinzione.
Fatto
OSSERVA
La Linea Energia spa ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1124/15 del 23.3.2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi, limitatamente alle annualità 2008 e 2009, gli avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Esine (BS) per maggiore Ici 2006/2009; ciò con riguardo alla centrale idroelettrica di proprietà sociale, fatta oggetto di attribuzione di nuova rendita catastale con classamento D/1.
Ha resistito con controricorso il Comune di Esine, il quale ha altresì proposto un motivo di ricorso incidentale avverso la statuizione di illegittimità degli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007.
La Linea Energia spa ha depositato controricorso a ricorso incidentale.
In data 26 novembre 2018 le parti hanno presentato dichiarazione di “rinuncia congiunta a ricorso principale ed a controricorso con ricorso incidentale ed al conseguente controricorso”, dando atto di aver raggiunto un accordo transattivo, a spese compensate, approvato con delibera della Giunta Comunale di Esine n. 73/2018. Tale dichiarazione è stata sottoscritta sia dalle parti sia dai rispettivi difensori.
Visto quanto sopra, sussistono i presupposti – ex artt. 390 e 391 c.p.c. – per la dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il processo;
– compensa le spese;
– dà atto che non sussistono i presupposti processuali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 6 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019