Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34136 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1691-2018 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del suo Curatore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI LAURI 11, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE TARRICONE;
– ricorrente –
Contro
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE, 10,
presso lo studio dell’avvocato DANILO ROMAGNINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DOMENICO RUSSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4298/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 23/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE
LOREDANA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
– che è stato proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4298 del 23 ottobre 2017 la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda risarcitoria spiegata dal Fallimento odierno ricorrente nei confronti di G.L., ex amministratore della società fallita;
– che G.L. si difende con controricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2476 c.c. in relazione agli artt. 2392,2394,2484,2485 c.c., per avere la corte di merito escluso la sussistenza della responsabilità di G., in quanto ha ritenuto assolti gli obblighi gestionali su di lui incombenti in forza della carica di amministratore rivestita;
– che il ricorso è inammissibile, essendo volto esclusivamente ad un riesame del merito, precluso al giudice di legittimità;
– che, infatti, l’unico motivo di ricorso è strumentale a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, a “proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice” (Cass. 18039/2012);
– che l’accertamento circa l’effettivo adempimento, ad opera dell’odierno controricorrente, degli obblighi derivati dalla carica rivestita in seno alla società poi fallita, non può che costituire apprezzamento esclusivamente rimesso al giudice di merito e, pertanto, in questa sede non sindacabile e sorretto da adeguata motivazione;
– che, d’altronde, la motivazione della sentenza impugnata – di cui non è stato lamentato alcun vizio – risulta contraddistinta dal puntuale richiamo delle risultanze probatorie raccolte;
– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita, di Euro 6.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019