Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11406 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Donati Massimo, per legge
domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione,
piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
BANCO POPOLARE SOC. COOP. A R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale
della Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l., rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Carlo Bucolo, elettivamente domiciliata in Roma nello
studio dell’Avv. Antonio Labate, via Muggia, n. 33;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1041 del 22
ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18
aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito gli Avv. Massimo Donati e Giovanna Mazza, quest’ultima per
delega dell’Avv. Carlo Bucolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che con atto notificato il 22 gennaio 1999, la Banca Popolare di Belpasso (divenuta Banca Mercantile s.p.a.) citò davanti al Tribunale di Catania G.G., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 12 novembre 1998 con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di L. 155.372.060, oltre accessori, per prestazioni professionali che l’opposto, nella qualità di consulente di parte, aveva svolto nell’interesse della banca e dei componenti degli organi sociali, questi ultimi imputati, nell’ambito di un procedimento penale, del reato di cui al previgente art. 2621 cod. civ.;
che il convenuto si costituì, resistendo;
che il Tribunale di Catania, con sentenza depositata in data 8 novembre 2001, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannando il G. al pagamento delle spese processuali;
che questa pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Catania, la quale, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 ottobre 2007, ha rigettato il gravame del G.;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi;
che l’intimata Banco Popolare soc. coop. a r.l. (quale successore a titolo universale della Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l., cessionaria della Banca Mercantile italiana s.p.a.) ha resistito con controricorso;
che in prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente ha sollecitato questa Corte a rilevare d’ufficio l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo, perchè iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, secondo cui l’art. 645 cod. proc. civ., comma 2, va interpretato nel senso che il termine per la costituzione dell’opponente si deve ritenere dimezzato in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che l’opponente si sia avvalso della facoltà di ridurre il termine di comparizione;
che con ordinanza interlocutoria della 3^ Sezione civile 22 marzo 2011, n. 6514, le Sezioni Unite sono state investite, tra l’altro, della questione relativa alla applicabilità o meno del principio enunciato dalla citata sentenza ai processi – come nella specie – svoltisi in data anteriore, allorchè era consolidata una diversa interpretazione, in base alla quale la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., comma 2, era un effetto conseguente al fatto che l’opponente avesse assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale e non già alla semplice proposizione dell’opposizione;
che, in attesa della decision
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa con l’ordinanza interlocutoria della 3^ Sezione civile 22 marzo 2011, n. 6514.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011